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Perché è necessario.



 

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In ricordo di Eluana.

La vicenda umana, così dolorosa e così partecipata di Eluana Englaro ha riportato prepotentemente all’attualità il dibattito attorno al cosiddetto “testamento biologico” o Dat (Dichiarazione anticipata di trattamento).

Eluana, in stato vegetativo da 17 anni, a causa di un grave danno cerebrale per un incidente automobilistico, è morta il 9 febbraio scorso, a seguito della decisione della Corte d’Appello di Milano, confermata dalla pronuncia della Corte di Cassazione dell’11 novembre 2008, che ha autorizzato la sospensione di tutte le terapie, compresa l’alimentazione artificiale.

Cosa s’intende per testamento biologico o dat?

Il testamento biologico (detto anche testamento di vita, dichiarazione anticipata di trattamento) è il documento con il quale una persona (testatore) può formulare (in condizione di perfetta lucidità mentale), la propria volontà in merito alle terapie e alle cure che intende o non intende accettare in caso di malattie terminali, coma irreversibile, o lesioni traumatiche cerebrali irreversibili.

La legge italiana non ha ancora sancito la validità di questo documento, c’è, infatti, un forte vuoto legislativo che va colmato al più presto per regolamentare situazioni come quello della Englaro. Attualmente si sta lavorando su un disegno di legge, molto contrastato e su cui le diverse forze politiche non hanno ancora trovato un accordo.

Con riferimento al caso Englaro, i giudici italiani, supplendo alla lacuna legislativa per casi del genere, hanno autorizzato il padre, nonché tutore della donna, a far cessare i trattamenti che la tenevano in vita.

Posto ciò mi sento di fare alcune considerazioni di ordine giuridico e non solo.

La sentenza che ha autorizzato il padre di Eluana è stata emessa dai giudici della Corte di Appello di Milano, su richiesta dello stesso padre della donna, sulla base di una pronuncia della Corte di Cassazione. Questa pronuncia, senza entrare nel merito dello specifico caso, ha posto, in linea di principio, i criteri in base ai quali il tutore di un soggetto in stato vegetativo permanente può chiedere che esso non venga più sottoposto all’alimentazione forzata.

La Cassazione ha sottolineato che i giudici di merito non potevano e non dovevano, come era stato chiesto dal padre di Eluana, ordinare ai medici di sospendere il trattamento, ma che questo fosse una conseguenza in presenza di determinate condizioni.

Ad essi competeva il ruolo di garanzia e quello di accertare che, nel caso concreto, ci si trovasse di fronte ad uno:

  • stato vegetativo irreversibile, senza la minima possibilità di ripresa di coscienza e che
  • la richiesta di sospendere l’alimentazione artificiale doveva essere espressamente manifestata oppure desunta, in base a elementi chiari, probanti e convincenti, della volontà della persona interessata.

Il tutore deve agire non “in nome” o “al posto ” dell’incapace, ma “con” l’incapace: il suo compito è quello di farne conoscere e rispettare la sua volontà, non di agire in base ai propri convincimenti personali.

Solo dopo aver accertato le suddette condizioni i giudici possono, e nel caso dell’Englaro, potevano, dare autorizzazione a sospendere l’alimentazione artificiale nei confronti della persona incapace.

La Cassazione ha ritenuto che la sospensione dell’alimentazione forzata dunque può essere autorizzata solo quando sia accertato che corrisponda alla volontà manifestata, prima dell’incidente, della persona interessata, in mancanza deve essere data prevalenza incondizionata al diritto alla vita indipendentemente dallo stato di salute, di autonomia e di capacità di intendere e di volere della persona, o dalla percezione che gli altri possono avere della qualità stessa della vita del proprio caro.

Nel nostro Paese, dunque, come detto sopra, alla luce di ciò, c’è bisogno di un disegno di legge sul testamento biologico, rigoroso ed equilibrato, che possa essere approvato da entrambi gli schieramenti politici maggioranza e opposizione, regolamentando la materia.

L’Italia come spesso accade, si trova in una situazione anomala, negli Stati Uniti ed in molti paesi occidentali (Olanda, Belgio, Danimarca, Germania ) esiste già una disciplina normativa.

Il diritto all’autodeterminazione dell’individuo, su cui si fonda il testamento biologico, è affermato con forza e chiarezza nell’articolo 32 della Costituzione (tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo, fissando il principio secondo cui nessuno può essere sottoposto a un trattamento sanitario contro la sua volontà se tale trattamento non è previsto come obbligatorio “per disposizione di legge”) e nella convenzione di Oviedo, ma non esiste una legge che tuteli adeguatamente le situazioni delle persone che si trovano alla fine della vita.

A ben vedere quindi, la Cassazione ha ribadito quanto espresso dalla Costituzione nell’art. 32 che permette ad ogni individuo di rifiutare un trattamento sanitario, anche se dalla mancanza di esso dovesse derivare sicuramente la morte.

Il punto è: idratazione e nutrimento sono da considerarsi terapie o forme di accudimento e sostegno vitale? Possono essere intese come accanimento terapeutico?

Sono questi dunque i punti “caldi” del provvedimento, il confronto fra le parti politiche è alto, viste anche le profonde e conflittuali implicazioni etiche e morali che presenta il fatto di dover decidere se mettere fine o meno alla propria esistenza nel caso in cui si è colpiti da malattie invalidanti ed irreversibili.

Secondo la Cassazione non c’è dubbio che idratazione e alimentazione artificiali con sondino nasogastrico costituiscono un trattamento sanitario; essa dunque, oltre alla libertà di rifiutare trattamenti sanitari indispensabili, riconosce quella di rifiutare il nutrimento; è quanto sentenziato per la Englaro.

L’alimentazione forzata di una persona che non voglia sottostarvi è stata ritenuta in contrasto, se non con l’art. 32, con l’art. 13 della Costituzione, che garantisce l’inviolabilità della libertà personale (intesa pure come libertà fisica e morale).

Secondo un’interpretazione corrente, affermata anche dalla Cassazione nella pronuncia del caso Englaro, l’alimentazione forzata, effettuata per sua natura attraverso trattamenti invasivi, costituisce una violazione della libertà personale.

La pronuncia della Cassazione in questi casi è data dagli accertamenti compiuti in merito alla volontà della persona.

E’ risaputo che per il compimento di atti giuridici di una certa importanza, la volontà dei soggetti interessati deve essere non solo certa ma espressa attraverso determinate forme.

Per quanto riguarda per esempio l’accettazione di trattamenti sanitari il paziente deve sottoscrivere in piena consapevolezza il consenso informato, invece per le persone in stato vegetativo la Cassazione ha ritenuto sufficiente che esse abbiano manifestato precedentemente al fatto che li ha portati a tale triste condizione, la propria volontà, espressa o anche desunta, di non volere essere tenuti artificialmente in vita, generando così polemiche.

Nel caso di Eluana, la sua volontà è stata desunta dalla testimonianza data da tre amiche alle quali aveva dichiarato qualche tempo prima dell’incidente che l’ha ridotta in stato vegetativo, che avrebbe preferito morire, piuttosto che rimanere in quello stato.

Tale espressione di volontà è pur vero che è stata fatta in seguito ad un forte stato emotivo, la visita in ospedale ad un amico in coma provocato da un incidente stradale, ma la volontà della Englaro è stata espressa successivamente, più volte anche a scuola durante un dibattito alla presenza di amici e di insegnanti .

Perché dunque dovrebbe sorprendere la decisione della Cassazione se in piena linea con quanto stabilito dai suddetti articoli della Costituzione e con la volontà dell’incapace desunta dalle testimonianze raccolte?

Le testimonianze non costituiscono forse elementi probatori fondamentali che in ambito giudiziario, incidono sull’esito di una causa?

Così come la legge riconosce nella figura del tutore colui che fa gli interessi dell’incapace, perché il padre della Englaro non avrebbe dovuto condurre la sua battaglia per tutelare e far rispettare la volontà della giovane?

Perché dunque tanto clamore e tensione intorno a questa vicenda?

E’ in atto nel nostro Paese uno scontro tutto politico che vede i poli divisi, anche al loro interno e la Chiesa che fa sentire, con fermezza la sua voce.

Ancora una volta, una triste vicenda è stata ed è oggetto di strumentalizzazioni da parte dei vari schieramenti politici che hanno un motivo in più per farsi la guerra distogliendo l’attenzione dai tanti problemi che affliggono il paese.

Il panorama politico in occasione di Eluana ha mostrato ancora una volta, da un lato, la necessità di imporre il proprio personale convincimento, basato su valutazioni religiose o morali che, non si sa perché, ma devono essere per forza condivise e, nel caso, subite da tutti e legate, nella fattispecie, alla sopravvivenza di Eluana ed al diritto alla vita, qualunque siano le condizioni, dall’altro, purtroppo l’incapacità ed l’impossibilità di contrastare una forza politica che non si accorge, (o forse si), di capovolgere i principi fondamentali della democrazia e, dunque, della liberta di scelta.

A qualcuno forse è sfuggito il profondo dramma di papà Beppino che, non solo si è trovato solo, vista la malattia grave della moglie, a fronteggiare la vicenda, ma a convivere con la non vita dell’unica figlia da oltre 17 anni.

Cosa ha attraversato la mente di un genitore in tutti questi anni e come è possibile che si siano espressi sul suo conto dei giudizi severi, quasi fosse indifferente verso Eluana, addirittura cercando di liberarsene attraverso la sentenza della Corte d’Appello?

Io penso che il rispetto verso questa dolorosissima vicenda, una riflessione basata sulla considerazione di sentimenti ed opinioni altrui diversi, avrebbe potuto fornire altre chiavi di lettura, legate per esempio allo struggimento per una vita spezzata molti anni prima ed alla penosa visione di un corpo in decadimento, consunto e comunque privo di quella vitalità che caratterizza la vita, intesa nella pienezza del termine.

Attualmente il disegno di legge sul testamento biologico è all’esame della commissione Igiene e Sanità del Senato. Lo stesso presidente della Camera, Gianfranco Fini è tornato sull’argomento, definendo la legge sul testamento biologico “una priorità” e dichiarando che sarà approvata entro i tempi previsti, forse entro l’estate.

Il testamento biologico è necessario, dunque, perché fuga ogni dubbio sulla volontà della persona in merito a terapie e a cure in caso di malattie terminali, coma irreversibile, o lesioni traumatiche cerebrali irreversibili.

E’ un atto di civiltà per garantire un diritto fondamentale a tutti i cittadini.

E’ bene inoltre che la volontà espressa dal soggetto interessato sia messa per iscritto e sia “informata”, cioè non basta dichiarare di accettare o di rifiutare determinati trattamenti, ma si deve anche asserire di essere a conoscenza delle conseguenze, certe o possibili, della propria scelta.

La proposta di legge sul testamento biologico che è in queste settimane in discussione in Parlamento è abbastanza restrittiva.

Il testo della legge infatti prevedrebbe l’impossibilità di rifiutare il mantenimento in vita esclusivamente con alimentazione artificiale, che è poi il punto centrale del problema.

E’ un principio questo aberrante che cozza con tutti i diritti fondamentali dell’uomo.

Una società libera e democratica ha pieno rispetto degli individui, e rispetta ogni personale opinione che, in questo caso va a coincidere con un principio fondamentale e intoccabile della nostra Carta Costituzionale e cioè che la libertà personale è inviolabile.

Nessuno, dunque, può operare una scelta del genere al posto di un altro, né convinzioni religiose possono essere generalizzate. Ognuno deve poter scegliere in libertà, secondo le proprie personali convinzioni. In caso contrario si verificherebbe non solo una profonda ed insanabile frattura tra i vari principi enunciati dalla Costituzione, ma si genererebbe nell’individuo l’idea di uno Stato autoritario, che si sostituisce alla volontà del singolo, con una conseguente e perdurante condizione di subalternità e di sudditanza psicologica, dovuta all’impossibilità di poter disporre liberamente di sé stesso.

Il cuore della normativa sul testamento biologico deve essere, quindi, la garanzia dell’autodeterminazione del singolo, sostenuta dal sopracitato art. 32 della Costituzione.

Il testamento biologico dovrebbe assicurarci la possibilità di esprimere oggi le nostre volontà per un tempo in cui non è più possibile farlo…… Proprio come ha fatto Eluana.

Ciao Eluana! Grazie.

Ps: secondo un sondaggio, l’81% degli italiani è favorevole alla sospensione dell’alimentazione forzata.

Maria Cipparrone

(avvocato e counselor).