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E’ consentita al singolo condomino? Occorre il consenso dell’assemblea?

Abito al primo piano di un edificio di 7 piani e vorrei fare installare delle inferriate alle finestre del mio alloggio che si affacciano sull’entrata principale del condominio. E’ consentito il montaggio di inferriate in condominio senza autorizzazione dell’assemblea?
Grazie.”

Il
codice civile -articolo 1122 – prevede che “ciascun condomino nel piano o porzione di piano di sua proprietà, non puòeseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell’edificio”.
Secondo la giurisprudenza, tale norma impedisce al singolo condomino l’esecuzione di opere che riducano apprezzabilmente una qualsiasi delle utilità detraibili dalla cosa comune, comprese quelle di
carattere estetico a condizione che le stesse incidano sul valore economico del bene comune interessato.


Con particolare riguardo alla questione della collocazione delle inferriate alle finestre di un’unità immobiliare sita in un
condominio, salvo eventuali limiti posti dal regolamento
condominiale, la giurisprudenza tende a ritenerla consentita quando essa non comporta un mutamento delle linee architettoniche ed estetiche che si traduca in un pregiudizio economicamente valutabile dello stabile, oppure quando, pur arrecando un lieve pregiudizio
economico, quest’ultimo sia compensato da esigenze di sicurezza dei condomini.

In
ordine alla necessità dell’autorizzazione assembleare, è da ritenere che essa non occorra perchè prevista per le “innovazioni” e non anche per le “modificazioni”
della cosa comune, tra le quali è reputata rientrante l’apposizione delle inferriate alle finestre da parte dei condomini.

Erminia
Acri-Avvocato