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Quando si perde il diritto all’assegno? Quando può essere modificato?

Gentile
Avvocato Acri, leggendo le sue meravigliose risposte ai tanti quesiti che le vengono posti ne ho trovata una che calzerebbe quasi “a pennello” per la situazione nella quale si sta ritrovando il mio attuale compagno:(quella relativa all’eredità che farebbe
perdere il diritto all’assegno divorzile) per la quale vorrei, potesse, un ulteriore approfondimento. L’ ex moglie del mio compagno, titolare di assegno di mantenimento, che ha un reddito annuo di 15.000 € e che convive con i figli maggiorenni che lavorano e
quindi autonomi, che ha ereditato a livello patrimoniale ed immobiliare ingenti somme dal padre, ha diritto all’assegno divorzile? Ad oggi lui continua a versarle l’assegno di mantenimento di € 430,00: lei ha giurato che glielo chiederà per tutta la vita addossando a lui la colpa della separazione quando invece era lei ad avere l’amante da anni!! Lei ha chiesto la separazione perchè stanca di lui, perchè voleva nuove emozioni e cose di questo genere……ma ci pensa? Una prima convivenza di un anno ci ha portato a pensare di costruire una piccola villetta nel quartiere del mio paese e può ben capire quali possano essere ora le sue (le nostre) condizioni economiche, drasticamente cambiate in rapporto alle condizioni godute in regime matrimoniale . Stiamo vivendo in un incubo in quanto insieme, con tanti sacrifici stiamo pagando un mutuo di 1.500 € mensili ed affrontando altre spese per l’arredamento della stessa, ecc…(lui da artigiano quale era è passato ad essere un semplice operaio che ha voluto costruirsi piano piano con me una casa, un bene che è un diritto della persona! ). Anche
io lavoro ma le spese sono tante…

In
attesa, forse, di una sua risposta che ci possa rincuorare un po’
colgo l’occasione per porgere a lei ed alla sua Famiglia un
meraviglioso Natale e felice 2009. Cordialità. M.T.P.”

La
nostra legislazione -art.9 della Legge n.898/70- prevede la
possibilità per gli ex coniugi di chiedere, in qualunque
momento, la revisione dell’assegno, quando mutino le circostanze che
ne avevano determinato l’attribuzione, anche se l’erogazione era
stata frutto di un accordo tra le parti.

Il
diritto all’assegno si perde quando le condizioni economiche del
beneficiario abbiano subito un incremento tale che non v’è più
inadeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita familiare goduto
in costanza di matrimonio, quando le condizioni economiche
dell’obbligato siano peggiorate al punto da diventare equivalenti a
quelle del beneficiario, o quando il beneficiario abbia contratto
nuove nozze.

Nel
caso prospettato, è utile presentare istanza per ottenere

la diminuzione o l’abolizione dell’assegno, se il
mutamento delle condizioni economiche e dei redditi dell’uno,
dell’altro o di entrambi gli ex coniugi, possa giustificare la
richiesta, in sostanza
se
la ex moglie titolare dell’assegno, con la successione
ereditaria ricevuta dopo il divorzio, abbia acquistato la
disponibilità di “mezzi adeguati”, ossia
idonei
a garantirle un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di
matrimonio, senza necessità di contribuzione a carico dell’ex
marito. Ciò tanto più se le condizioni economiche
dell’ex marito sono, viceversa, peggiorate.

Erminia
Acri-Avvocato