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Quale tutela per il conducente e per gli altri?

Le
chiedo cortesemente la possibilità di risolvere un quesito
personale per me di grande importanza. Le espongo di seguito la
questione : mio padre di 73 anni da due soffre di una grave
depressione che si sovrappone ad un disturbo di personalità.
Dopo un breve periodo presso il reparto psichiatrico di un ospedale
di Milano é stato dimesso con l’ennesima nuova terapia. In
precedenza ha abusato di farmaci e, guidando l’auto ha fatto un
incidente (per fortuna non grave), coinvolgendo delle persone.
Parlando con lo psichiatra che ha avuto in cura mio padre, alle
dimissioni del medesimo, gli ho chiesto se sia in grado di guidare e
lui ha risposto di si, tranne nelle ore serali che sono i momenti
preposti all’assunzione dei farmaci (Quietapina). Considerando però
il fatto che mio padre ha avuto fino ad ora problemi di abuso e non é
detto che non si ripropongano, come faccio a tutelare i pedoni?
Inoltre, se mio padre dovesse provocare un incidente mortale e ci
fosse una causa civile, visto e considerato che i miei genitori sono
nulla tenenti mentre io ho una casa di proprietà, come posso
tutelare i miei cari? Anche se non sono il tutore legale di mio
padre, a causa sua, posso essere destinataria ultima di una sentenza
civile quando mio padre dovesse essere in vita o dopo la sua morte?
Posso ricusare un’eredità di questo genere? Le sarei molto grata se potesse risolvere i miei dubbi. Grazie.”

Il
Codice della Strada, nella disposizione dell’art.187, prevede che
<<1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica
dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope e’ punito con
l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da tre mesi ad un
anno.
All’accertamento del reato consegue in ogni caso la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida e’ sempre revocata,
ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato e’
commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di
veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio……..1-bis. Se il
conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto
sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le
pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e si applicano le
disposizioni dell’ultimo periodo del comma 1, salvo che il
veicolo appartenga a persona estranea al reato. E’ fatta salva in
ogni caso l’applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli
articoli 222 e 223….>>
Tali ultime sanzioni accessorie
sono la sospensione o la revoca della patente.

Inoltre,
lo stesso articolo 187 dispone che gli organi di Polizia stradale,
quando v’è motivo di ritenere che il conducente del veicolo si
trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope, nel rispetto della riservatezza personale e senza
pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i
conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche
attraverso apparecchi portatili, e, ove tali accertamenti diano esito
positivo oppure qualora si abbia ragionevole motivo di ritenere che
il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente
all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di Polizia
stradale accompagnano il conducente presso strutture sanitarie
attrezzate per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini
dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di
sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica.
Le stesse regole si applicano in caso di incidenti, compatibilmente
con le attività di rilevamento e soccorso.


La
condotta di chi si pone alla guida sotto l’effetto di sostanze
stupefacenti o psicotrope – gli psicofarmaci contengono
sostanze psicotrope -, pertanto, è sanzionata penalmente,
indipendentemente dalla quantità di sostanza assunta.

Peraltro,
normalmente, nelle indicazioni dei medicinali si avverte
dell’eventuale presenza di principi attivi incompatibili con la
guida, e la stessa avvertenza è fornita dal medico che
prescrive farmaci che possono avere effetti sulla guida.

In
ordine all’
idoneità alla guida,
il regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada stabilisce

che la patente di
guida non deve essere rilasciata o confermata a coloro che si trovino
in stato di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze
psicotrope, né a persone che comunque consumino abitualmente
sostanze capaci di compromettere la loro idoneità a guidare
senza pericoli.
Ciò vuol dire che la Commissione Medica
Locale – organo deputato all’accertamento- ha dei margini
di discrezionalità nel riconoscimento dell’idoneità
alla guida e deve valutare in modo approfondito caso per caso se le
condizioni del soggetto esaminato siano compatibili con la sicurezza
della circolazione stradale.

Per
tutelare il proprio genitore e gli altri,
è opportuno
valutare, eventualmente con l’aiuto di un medico legale e di un
avvocato, la sussistenza dei presupposti per la nomina di un
tutore, di un curatore o di un amministratore di sostegno, che sono
figure previste dalla legge per proteggere i soggetti che si trovano
nell’impossibilità – totale o parziale – di provvedere ai
propri interessi per menomazioni fisiche o psichiche.

In
ordine al timore di trovarsi nella necessità di dover
risarcire eventuali danni provocati dal genitore ed accertati con
sentenza, questa possibilità è da escludere finchè
lo stesso è in vita, mentre, dopo il decesso del medesimo, per
evitare il proprio subingresso al genitore nella titolarità
delle situazioni attive e passive -quindi anche dei debiti- di
quest’ultimo, si può ricorrere alla “rinuncia
all’eredità
” (art. 519 codice civile), che
deve essere fatta con una dichiarazione ricevuta da un notaio o
dal cancelliere del tribunale del luogo dell’apertura della
successione
, che coincide con il luogo dell’ultimo
domicilio del defunto.

Erminia
Acri-Avvocato