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Secondo
la Cassazione il vigile fuori servizio non ha la qualifica di “agente
di polizia giudiziaria.”

Molta
attenzione destano gli orientamenti espressi dalla Corte di
Cassazione in ordine alle contravvenzioni stradali, che, troppe
volte, come denunciato dai mezzi di comunicazione di massa, servono
per lo più ad arricchire le casse comunali. In proposito,
qualche giorno addietro, su tutti i giornali è stata segnalata
la sentenza n.5771/2008 con cui la
Cassazione
ha stabilito che non sono valide le contravvenzioni elevate dai
vigili in borghese fuori dal proprio orario di servizio.


Nel
caso esaminato, la Corte ha respinto il ricorso presentato dal
Comune
di Reggio Emilia

contro la sentenza del giudice di pace di Reggio Emilia che aveva
annullato il verbale redatto da un vigile “in abiti civili”
nel suo giorno libero
, osservando che, a norma dell’articolo
183 del regolamento esecutivo del codice della strada, gli agenti
preposti alla regolazione del traffico e gli organi di polizia
stradale quando operano sulla strada devono essere visibili a
distanza mediante l’uso di appositi capi di vestiario o
dell’uniforme;
che, ai sensi dell’articolo 1 della
legge n.65/1986, i Comuni sono tenuti ad adottare un regolamento
comunale del servizio di polizia municipale che contenga disposizioni
tese a stabilire che le attività vengano svolte in uniforme o
in abito civile solo se necessario per l’espletamento del
servizio e previa autorizzazione; che, quindi, la contravvenzione
doveva ritenersi illegittima.

In
particolare, la Cassazione ha precisato che alla polizia municipale
sono attribuite, in virtù dell’art. 5 della Legge
n.65/1986, funzioni di polizia giudiziaria, sicchè, gli agenti
ed ufficiali di polizia municipale, in base alla L. n. 689 del 1981,
art. 13, in quanto organi di polizia giudiziaria con competenza
estesa all’intero territorio comunale, hanno il potere di
accertare le violazioni in materia di circolazione stradale punite
con sanzioni amministrative pecuniarie in tale ambito territoriale.
L’art. 12 codice della strada attribuisce l’espletamento dei
servizi di polizia stradale, fra gli altri, “ai corpi ed ai
servizi di polizia municipale, nell’ambito del territorio di
competenza” -costituito, come già detto, dall’intero
territorio comunale-.

Inoltre,
come ribadito dalla stessa Corte anche in altre sentenze, gli
appartenenti alla Polizia Municipale “hanno la qualifica di
agenti di polizia giudiziaria soltanto nell’ambito territoriale
dell’ente di appartenenza e limitatamente al tempo in cui sono
in servizio e ciò a differenza di altri corpi (Polizia di
Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.) i cui appartenenti
operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio.
Il riconoscimento di tale qualifica è quindi subordinata alla
limitazione spaziale che i detti agenti si trovino nell’ambito
territoriale dell’ente di appartenenza ed alla condizione che
siano effettivamente in servizio”
.
Conseguentemente,
nel caso esaminato, è stata confermata l’illegittimità
della contravvenzione, trattandosi di verbale redatto da un agente
della polizia municipale in abiti civili e fuori dal servizio di
vigilanza che si trovava, al momento dell’accertamento
dell’infrazione, a bordo della propria autovettura, in quanto
l’accertatore non rivestiva la qualifica di agente della
polizia giudiziaria.

Erminia
Acri-Avvocato