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Come
ripartire le spese?


Dobbiamo
ristrutturare un tetto di un edificio con 8 appartamenti, ogni
condomino possiede un locale sottotetto: come vanno ripartite le
spese? Grazie”.

Nel
condominio occorre distinguere l’insieme delle opere che formano il
tetto e quelle che formano il sottotetto: solo le prime, infatti,
essendo destinate alla funzione di copertura dell’edificio, rientrano
tra le parti comuni e, quindi, devono porsi a carico di tutti i
condomini ai sensi dell’art. 1123 codice civile “in misura
proporzionale al valore della proprietà di ciascuno salvo
diversa convenzione”. Se però le spese riguardano un
tetto che, per la conformazione dell’edificio, copre solo una parte
del fabbricato o parti dello stesso in misura differente, le stesse
devono essere ripartite solo tra i condomini proprietari delle unità
immobiliari coperte dal tetto.

Inoltre,
ai sensi dell’art.1126 codice civile, quando il lastrico solare, che
oltre a fungere da copertura del fabbricato, costituisce una
superficie piana e praticabile, è di uso esclusivo di uno o
alcuni dei condomini, su questi ultimi gravano nella misura di 1/3 le
relative spese, mentre i restanti 2/3 sono a carico di tutti i
condomini (compresi quelli che hanno l’uso esclusivo) che fruiscono
della copertura comune in proporzione alle quote millesimali di
proprietà.

I
sottotetti, invece, non adempiendo ad alcuna funzione di copertura
si presumono di pertinenza dell’unità immobiliare
sottostante e non di natura condominiale, sicché le relative
spese restano a carico dei possessori esclusivi dei sottotetti.


Erminia
Acri-Avvocato