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Come ottenere il rimborso, non solo in caso di ritardo…


 

A chi non è mai capitato di arrivare in ritardo ad un appuntamento, di perdere la coincidenza perchè il treno non ha rispettato l’orario previsto? Oppure, rinunciare ad un viaggio a causa di un imprevisto? Ebbene, in questi casi nulla è perduto, i diritti sono tutelati, seguendo le modalità di seguito specificate.

Nel caso il treno arrivi a destinazione dopo l’orario previsto, si ha diritto a un bonus valido per l’acquisto di nuovi biglietti ferroviari. La procedura di rimborso si applica solo per i treni espressi, Intercity ed Eurostar. Non hanno diritto al bonus i possessori di abbonamenti.

  • Espresso e Intercity night: quando il ritardo è superiore a 60 minuti, ai viaggiatori spetta un risarcimento sotto forma di bonus pari al 30% del prezzo del biglietto e della prenotazione; il rimborso è del 20% in caso di viaggio in cuccetta o vagone letto.
  • Intercity: quando il ritardo supera i 30 minuti, il bonus è pari al 30% del prezzo del biglietto e della prenotazione.
  • Eurostar: in caso di ritardo oltre i 25 minuti, il risarcimento è del 50% del prezzo del biglietto.

Il bonus non è previsto se il ritardo non dipende direttamente da Trenitalia, cioè se è dovuto a cause di forza maggiore, scioperi, determinato da terzi (per esempio in seguito a proteste con occupazione di binari), calamità naturali, incendi, per ordine dell’autorità pubblica o per lavori programmati sulla linea e resi noti in anticipo ai viaggiatori.

La richiesta di rimborso deve essere effettuata entro 30 giorni dal giorno di utilizzo del biglietto, può essere imbucata nelle apposite cassette nella stazione ferroviaria di arrivo, oppure spedita. E’ necessario utilizzare il modulo specifico, da ritirare presso le biglietterie o gli uffici informazioni, allegando biglietto e prenotazione in originale; (è quindi opportuno fare fotocopie dei biglietti inviati, per impiegarli in caso venga smarrita la richiesta di rimborso).

Trenitalia provvederà ad inviare il bonus entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta del rimborso, ed è utilizzabile entro 6 mesi dalla data di emissione. Se con il bonus, si acquista un biglietto di prezzo inferiore a quello vecchio, non si ha comunque diritto al resto.

Il rimborso del biglietto, può essere richiesto, anche quando per qualsiasi ragione si rinuncia al viaggio. In tal caso, le soluzioni sono due: il rimborso in contanti, prevede una trattenuta del 20%; in alternativa, si può chiedere un bonus (che dà la possibilità di comprare un altro biglietto) per l’intero importo del documento di viaggio non usato.

Se si sceglie questa soluzione, bisogna rispettare la seguente procedura: il biglietto, che non deve essere convalidato, deve essere presentato entro 2 mesi dalla data di emissione in una qualsiasi biglietteria (o nell’agenzia che l’ha emesso). Bisogna restituire l’originale ed esibire un documento di identità. Il rimborso non è previsto per importi pari o inferiori a 8 euro o per biglietti smarriti, distrutti o rubati.


Se si acquista il biglietto alla macchinetta self-service della stazione con carta di credito il rimborso avviene con assegno o bonifico bancario.

Se si acquista, un abbonamento via Internet, si può esercitare il diritto di recesso entro dieci giorni dall’acquisto. La richiesta è indirizzata alla Direzione regionale (o provinciale) che ha emesso l’abbonamento. Il rimborso avviene tramite assegno circolare o accredito su conto corrente.

Infine, nel caso in cui si è utilizzato solo parzialmente il biglietto, cioè, non si è effettuato l’intero percorso previsto (per esempio, un biglietto Torino-Lecce, ma si scende a Bologna), si può chiedere un rimborso per la tratta non utilizzata (rimanendo sull’esempio, da Bologna a Lecce), purché la mancata prosecuzione del viaggio sia comunicata al personale Trenitalia al momento dell’interruzione.

Maria Cipparrone

Ha collaborato alla stesura dell’articolo l’avv. Patrizia Volpintesta.