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Le clausole a cui ribellarsi …….


Ogni giorno, per l’acquisto di prodotti (i c.d. beni di consumo) o servizi, si instaurano dei rapporti fra il consumatore, da una parte, cioè la persona fisica che agisce per scopi estranei alla sua attività professionale, e l’imprenditore e/o professionista dall’altra.

Tale rapporto non è paritario, soprattutto quando si tratta della stipulazione dei contratti c.d. per “adesione”, che si stipulano con banche, assicurazioni o società di telecomunicazioni che offrono i propri servizi a condizioni predeterminate. In questi casi, il consumatore può soltanto aderire con la sua sottoscrizione ed essere potenzialmente vittima delle c.d. “clausole vessatorie”, cioè, quelle clausole che possono risultare più gravose per la parte contrattualmente più debole.

Al fine di tutelare il consumatore da tali condizioni predeterminate e standardizzate, il legislatore, in un primo momento, all’art. 1341 del codice civile aveva stabilito che: “le condizioni generali del contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza”, mentre nel caso delle c.d. “clausole vessatorie” per essere efficaci dovevano essere specificatamente approvate per iscritto”. Tale tutela in favore del contraente-aderente, si è rilevata formale e dunque inadeguata a garantire un’efficace protezione per il consumatore, che contrattando con un professionista, è la parte che ha meno potere contrattuale. Pertanto, la L. 52/96, recependo la direttiva CEE 93 del 05/04/1993 ha introdotto, nel Codice Civile, la nuova normativa sulle clausole c.d. vessatorie nei contratti stipulati con i consumatori, ora trasfusa nel Codice del Consumo. La nuova disciplina si applica ai soli contratti conclusi tra “professionisti” e “consumatori”, anche ove questi costituiscano il frutto di una contrattazione individuale e non standardizzata, rimanendo per il resto ferma la disciplina di carattere generale di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

Col termine “vessatorie”, si definiscono, quelle clausole che, “malgrado la buona fede determinano, tra le parti, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”.

Per valutare la vessatorietà di una clausola, occorre tener conto della natura del bene o del servizio, facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della conclusione del contratto e alle altre clausole contenute nel contratto medesimo. Non si considerano vessatorie, le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale e quando riproducano o attuino disposizioni di legge o principi contenuti in convenzioni internazionali cui aderiscano gli stati dell’Unione Europea.

Si considerano, invece, vessatorie, le clausole particolarmente gravose per il consumatore anche se oggetto di trattativa, come quelle che: a) escludono o limitano la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista; b) escludono o limitano le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista. Questo tipo di clausole considerate in base al Codice del Consumo, sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto.

La nullità opera a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice. Accanto all’azione individuale che il singolo consumatore può far valere perché venga dichiarata la nullità di una o più clausole vessatorie relative ad un contratto concluso con un professionista, la legge ha introdotto un’azione c.d. inibitoria che può essere promossa dalle associazioni dei consumatori, dei professionisti, dalle Camere di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Con tale azione, le suddette associazioni, possono intentare causa nei confronti degli imprenditori che abbiano imposto clausole vessatorie” ed ottenere dal Giudice un provvedimento che vieti, e, quindi, inibisca agli stessi di farne uso.