L’amministratore può agire in giudizio senza autorizzazione dell’assemblea.
L’amministratore condominiale ha anche poteri di rappresentanza processuale. In particolare, egli, salvo che gli siano attribuiti maggiori poteri dal regolamento condominiale o dall’assemblea dei condomini, può agire in giudizio, senza che occorra un’apposita autorizzazione dell’assemblea, nell’ambito delle attribuzioni allo stesso conferite dall’art.1130 cod.civ., che riguardano in generale l’amministrazione ordinaria.
Le azioni che l’amministratore è legittimato a proporre senza autorizzazione non possono essere limitate dalla volontà dell’assemblea condominiale. Tra queste rientrano non soltanto i giudizi promossi per ottenere l’esecuzione delle delibere dell’assemblea, ma anche quelli diretti a garantire l’osservanza del regolamento condominiale e, quindi, tutelare la condominialità dalle conseguenze lesive dell’inosservanza dello stesso.
Ciò è stato affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16240 del 29 ottobre 2003, con riferimento all’azione promossa dall’amministratore di un condominio contro la violazione del divieto, contenuto nel regolamento condominiale, di destinare locali di proprietà esclusiva all’esercizio dell’attività di stireria – lavanderia.
Erminia Acri-Avvocato
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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