Perché ci si può separare? Quali sono le modalità giuridiche?
- Cos’è
la separazione personale dei coniugi?
La
separazione personale è uno strumento che consente, alla
coppia sposata in crisi, di allentare il vincolo matrimoniale, senza
scioglierlo. Esso, infatti, comporta la sospensione di alcuni doveri
nascenti dal matrimonio, in particolare il dovere di abitare insieme.
- Quanti
tipi di separazione esistono?
La
separazione dei coniugi può essere legale (giudiziale o
consensuale) o di fatto.
- La
separazione consensuale
La
separazione consensuale, più rapida ed economica, può
essere richiesta dai coniugi che hanno già raggiunto un
accordo per la separazione. In questo caso i coniugi depositano in
Tribunale un ricorso contenente le modalità della separazione
così come concordate (determinazione dell’assegno,
affidamento dei figli), presentando un’autocertificazione che
sostituisce i certificati di residenza, stato di famiglia e
matrimonio.
Il
Tribunale prende atto delle condizioni stabilite dai coniugi e, se le
ritiene legali ed idonee a garantire gli interessi dei figli,
convalida l’accordo dei coniugi con l’omologazione.
Questa
procedura si esaurisce in qualche mese e, a seguito della riforma di
cui alla Legge n.80/2005, i coniugi compaiano personalmente
all’udienza davanti al Presidente “con l’assistenza
del difensore”.
- La
separazione giudiziale
Alla
separazione giudiziale si ricorre quando non si è raggiunto un
accordo.
Può
essere chiesta da uno o da entrambi i coniugi, con l’assistenza di un
avvocato, in presenza di fatti che rendano intollerabile la
prosecuzione della convivenza o arrechino grave pregiudizio
all’educazione dei figli.
Il
procedimento ha inizio con ricorso ed è suddiviso in due fasi:
la prima si svolge davanti al Presidente del Tribunale il quale tenta
un accordo. Se il tentativo di conciliazione ha esito positivo, il
giudice invita i coniugi ad abbandonare il procedimento di
separazione giudiziale per adottare quello di separazione
consensuale. Se la conciliazione non riesce, viene avviato un vero e
proprio processo. Pertanto, i tempi di questa procedura sono più
lunghi e i costi sono superiori rispetto alla separazione
consensuale.
- La
separazione di fatto:
Ricorre
quando i coniugi decidono di non vivere più insieme senza
ricorrere alle vie legali. Questo tipo di separazione non attenua gli
obblighi derivanti dal matrimonio, e in pochi casi è
importante per il diritto.
- Effetti
della separazione:
–
rimane il diritto – dovere di assistenza materiale;
–
rimangono gli obblighi verso i figli;
–
si scioglie la comunione dei beni;
–
sono sospesi alcuni obblighi sul piano dei rapporti personali tra i
coniugi. Poiché la legge non li specifica è compito dei
giudici individuarli. Certamente è sospeso il dovere di
coabitazione. Si ritengono sospesi il dovere di assistenza morale e
di collaborazione; secondo l’opinione prevalente è
sospeso il dovere di fedeltà, ma permane il dovere di
reciproco rispetto.
I
coniugi possono far cessare gli effetti della separazione con la
riconciliazione, cioè con la ripresa della convivenza come
marito e moglie.
VALUTAZIONI PSICOLOGICHE
La separazione rappresenta la conclusione di un rapporto, legata a più fattori che, comunque, evidenziano un carattere di superficialità nel valutare la possibilità di sposarsi senza prima un rodaggio di convivenza.
Risulta evidente che non si sono potuti realizzare i presupposti di uno stare insieme, in senso, evolutivo, coinvolgente ed esclusivo.
La scelta attuata nel separarsi, è fortemente condizionata dal livello maturativo dei partner:
La separazione consensuale rappresenta il minore dei mali (soprattutto in presenza di figli);
la separazione giudiziale si rende necessaria quando si è in presenza di coniugi immaturi, egocentrici, molto suscettibili e permalosi;
la separazione di fatto esprime “stanchezza” e scarso rispetto della ricerca di situazioni chiare e nette.
E. A. – Avvocato
G. M. – Medico Psicoterapeuta