Posted on

Telecamere
di sicurezza e privacy.


Da
qualche anno si riscontra una sempre maggiore utilizzazione di
impianti di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici e
privati, ed un frequente ricorso al Garante per la Privacy per
presunte violazioni della normativa sulla protezione dei dati
personali determinate dall’impiego di tali sistemi, che registrano,
in particolare, la voce e l’immagine.

In
attesa di una specifica legislazione, il Garante, con più
interventi – in particolare il Provvedimento generale datato
29 novembre 2000 ed il Provvedimento generale del 29 aprile 2004 –
ha fornito le regole cui deve attenersi chi intende svolgere attività
di videosorveglianza: il principio di proporzionalità tra
mezzi impiegati e fini perseguiti; l’esatta determinazione delle
finalità perseguite, di cui deve essere verificata la liceità
in base alle norme vigenti; la correttezza del trattamento dei dati
in relazione agli scopi, con obbligo di comunicazione al Garante nei
casi in cui la legge lo prevede; i principi di pertinenza e di non
eccedenza, che richiedono la collocazione delle telecamere e la
fissazione delle modalità di ripresa in modo da raccogliere
solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle
finalità perseguite, registrando le sole immagini
indispensabili, limitando l’angolo visuale delle riprese,
evitando – ove non indispensabili – immagini dettagliate,
ingrandite o dettagli non rilevanti; l’informazione della presenza
delle telecamere con opportuni cartelli, ben visibili. Inoltre, il
titolare del trattamento deve indicare il periodo di eventuale
conservazione delle immagini, prima della loro cancellazione, e
prevedere il loro mantenimento solo in relazione ad illeciti che si
siano verificati o ad indagini delle autorità giudiziarie o di
polizia; devono essere designati per iscritto i soggetti responsabili
e incaricati del trattamento dei dati, avendo cura che essi soltanto
abbiano accesso agli impianti ed alla visione delle registrazioni,
salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia; sono
vietati la comunicazione e la diffusione a terzi dei dati raccolti
per determinati fini per scopi diversi o ulteriori (ad esempio,
pubblicità).

Numerosi
quesiti sono stati posti all’attenzione dell’Autorità sulla
protezione dei dati personali in ambito condominiale, sia da parte
degli interessati sia da parte di amministratori di condominio.

In
ordine all’uso di sistemi di videosorveglianza nei condomìni,
il Garante ha avuto modo di precisare, col citato provvedimento del
29 aprile 2004, che i videocitofoni possono essere impiegati
per identificare coloro che si accingono ad entrare in luoghi privati
e che la loro installazione, se non è effettuata da persone
fisiche per fini esclusivamente personali, deve essere resa nota
attraverso un’informativa facilmente rilevabile. L’utilizzazione di
sistemi di ripresa
di aree condominiali da parte di più
proprietari o condomini o da un condominio, è consentita
soltanto per ragioni di sicurezza, oppure quando vi siano reali
motivi per temere pericoli per i quali altre misure di sicurezza – ad
esempio sistemi d’allarme, blindatura o protezione rinforzata di
porte e portoni, cancelli automatici-, sarebbero insufficienti e
quindi diventa necessario l’impiego di una telecamera.

Diverso
è, invece, il caso di installazione di strumenti di
videosorveglianza
effettuata per controllare l’accesso alla
propria abitazione
ed agli altri spazi di proprio esclusivo uso
(es. posto auto). Ebbene, come precisato dal Garante, gli impianti
finalizzati esclusivamente alla sicurezza individuale non rientrano
nell’ambito di applicazione della legge sulla riservatezza
,
purchè le riprese siano limitate al solo spazio antistante gli
accessi agli spazi di propria esclusiva pertinenza, senza
registrazione di immagini relative ad aree comuni (cortili,
pianerottoli, scale) o antistanti l’abitazione di altri
condomini.

Erminia
Acri-Avvocato