La
decorrenza deve coincidere col giorno delle nozze?
“Vorrei
chiederle un chiarimento. Insegno in una scuola media e sono in
procinto di sposarmi. Il contratto collettivo prevede un congedo di
15 giorni per il matrimonio. Il problema è il seguente: io ho
detto al dirigente scolastico che vorrei far partire il congedo dal
quinto giorno dopo le nozze, ma il dirigente ritiene che il permesso
debba decorrere dalla data del matrimonio: è effettivamente
così?”.
Il
Contratto Collettivo Nazionale del comparto Scuola prevede che il
dipendente ha diritto ad un permesso retribuito di 15 giorni
consecutivi “in occasione del matrimonio”. Tale norma,
come ha avuto modo di precisare l’Aran -Agenzia per la
rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, che ha, tra
gli altri, il compito di interpretare autenticamente le clausole
contrattuali -, deve essere intesa nel senso che i 15 giorni di
permesso spettano “in occasione” del matrimonio, e che il
termine iniziale non deve decorrere necessariamente dalla data delle
nozze, ma può essere indicato dall’interessato in un lasso di
tempo ragionevolmente congruo rispetto all’evento-matrimonio, in
relazione alle proprie esigenze organizzative .
Erminia
Acri-Avvocato
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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