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E sopravvivere ai disservizi.



 

Sul banco degli imputati ancora una volta le compagnie telefoniche che affliggono la vita dei consumatori sempre più frequentemente con solleciti di pagamenti per servizi mai richiesti o richiesti e mai erogati, per telefonate mai fatte e per il pagamento più volte della stessa somma.

C’è una soluzione in questi casi? E se, si come fare?

Innanzitutto mai scoraggiarsi ed anzi attivarsi tempestivamente per tutelare i propri diritti.

  • In riferimento alla richiesta di pagamento di bollette già pagate, basta inviare la ricevuta di pagamento della bolletta in contestazione. Se il pagamento è stato effettuato mediante domiciliazione bancaria, è necessario richiedere alla banca il documento che attesta il versamento. L’invio può avvenire tramite servizio postale o fax (meglio per posta), allegando, oltre ai documenti enunciati, anche la copia del documento che di solito perviene insieme alle bollette in cui risulta la dicitura “le bollette precedenti risultano pagate”;
  • nel caso di pagamenti per servizi mai chiesti o chiesti e non erogati, è necessario contattare il call center per pretendere la disattivazione/attivazione dei servizi in questione, e poi proseguire con un reclamo scritto a mezzo di lettera racc/ar. Se sono state pagate delle somme, deve esserne richiesta la restituzione nella lettera di reclamo da inviare alla sede legale del gestore telefonico; se si tratta della Telecom anche attraverso fax. Inoltre si può informare l’Agcom (Autorità Garante per le Comunicazioni) che fornisce un proprio modulo, da scaricare dal sito www.agcom.it, per denunciare le attivazioni/disattivazioni non richieste dei servizi. Il modulo può essere inviato anche via fax all’indirizzo: Autorità Garante per le Comunicazioni – Dipartimento di Vigilanza e Controllo- Centro Direzionale Isola B5 80143 Napoli. La segnalazione all’Autorità serve solo per sanzionare la compagnia telefonica ma non per risolvere la controversia né per risarcire i danni;
  • per le richieste di pagamento di cifre astronomiche relative a consumi mai effettuati è necessaria la contestazione immediata per iscritto tramite lettera racc/ar effettuando contemporaneamente il pagamento della cifra corrispondente ai consumi reali e prima della scadenza della bolletta. Alcune compagnie prevedono la sospensione della fattura in contestazione altre no. Se il reclamo viene accolto e l’utente ha già pagato la bolletta, ha diritto al rimborso dei soldi, agli interessi ed al risarcimento dei danni subiti;
  • altra ipotesi è aver proceduto alla disdetta di un contratto per la connessione ad internet in caso di non funzionamento ed aver ricevuto nonostante tutto la bolletta in cui la maggior spesa è rappresentata proprio da questa voce. Innanzitutto si dovrà contestare la bolletta con lettera racc/ar e chiedere lo storno delle spese relative ad internet, allegando copia della disdetta del contratto e copia della lettera con cui si protestava per il mancato funzionamento. Il tutto deve essere spedito alla sede della compagnia telefonica entro il termine di scadenza della bolletta;
  • se invece nell’elenco dettagliato delle telefonate, all’interno della bolletta, si trovano chiamate verso numeri telefonici con prefissi tipo 899, 892 e/o verso numeri Eutelia la colpa è quasi sempre dei “dialer”, programmi di accesso automatico a servizi a pagamento che infettano il computer. In genere si installano da soli nel pc e sono in grado di disconnetterlo dal solito provider indirizzandolo su di un altro con costi molto elevati.


In questi casi è necessario presentare una denuncia ai Carabinieri o alla Polizia ed inviare un reclamo scritto alla Telecom chiedendo lo storno degli importi che corrispondono alle telefonate verso questi numeri, allegando copia della denuncia.

Per tutelarsi preventivamente dai dialer si può contattare gratuitamente il servizio di disabilitazione della Telecom che, su richiesta del consumatore, disabilita la linea telefonica verso numeri con i prefissi 166, 899 e 709.

Cosa si può fare, se in tutti i casi esposti o anche in altri, dopo aver presentato il reclamo alla compagnia telefonica non si ottiene nulla?

E’ utile sapere che nelle controversie tra consumatori e società di telecomunicazioni prima di rivolgersi al giudice di pace è obbligatorio tentare una conciliazione da fare davanti ai Corecom (Comitati regionali per le comunicazioni) presenti in ogni Regione o presso altri organismi competenti come le Camere di Commercio. Il modulo per l’istanza al Corecom si può scaricare dal sito dell’Agcom e inviare per fax, racc/ar o portare a mano al Corecom della Regione di appartenenza (facendo apporre in questo caso sia sulla copia che si deposita sia sulla propria il timbro del deposito). Il procedimento è gratuito e deve essere ultimato in 30 gg dalla richiesta. In udienza si può comparire personalmente o tramite avvocato. Con la compilazione di un altro modulo (GU5, da reperire sempre sul sito) si può chiedere al Dipartimento Garanzie e Contenzioso dell’Agcom di far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte della società telefonica fino al termine della procedura di conciliazione. Se si trova l’accordo, il verbale redatto ha valore di transazione tra le parti che sono obbligate a rispettarlo, in mancanza non resta che il ricorso al giudice di pace o rimettersi all’Agcom che può definire la controversia con un atto vincolante tra le parti. In questo caso l’istanza deve essere inoltrata al Dipartimento Garanzie e Contenzioso dell’Agcom con racc/ar. Per la risposta, l’attesa è di 90 gg, ma attualmente l’Agcom funziona molto lentamente e il tempo previsto è molto di più, quindi forse è preferibile percorrere la strada del giudice di pace. A scelta.

Maria Cipparrone