Il lavoratore part-time ha gli stessi diritti del lavoratore a tempo pieno?
Il contratto di lavoro a tempo parziale (part-time) è una
tipologia di lavoro a orario ridotto, che si svolge con modi e tempi
prefissati e che può essere instaurata sia nei rapporti di
lavoro a tempo indeterminato che determinato.
Esistono tre tipologie di contratto part-time:
-
Orizzontale:
se l’attività è prestata in tutti i giorni lavorativi
con orario ridotto. Es: 4 ore x 5 giorni lavorativi. -
Verticale:
se l’attività è prestata solo in alcuni giorni della
settimana con orario pieno. Es: 3 giorni pieni a settimana. -
Misto:
è una combinazione delle altre due tipologie.
E’ un contratto individuale, stipulato in forma scritta, che deve
contenere l’indicazione della durata della prestazione lavorativa e
l’orario di lavoro (con riferimento al giorno, alla settimana, al
mese e all’anno).
A seguito delle novità introdotte dal Decreto Legislativo
n.276/2003, non è più obbligatorio stabilire nel
singolo contratto il limite massimo di ore di lavoro supplementare
effettuabili al giorno o nell’anno, le causali obiettive e i
provvedimenti per il superamento, per le quali è ammesso il
ricorso al lavoro supplementare. Per la definizione di questi profili
si rinvia al contratto collettivo nazionale, ove da esso
contemplati.
Il lavoratore part-time gode di un trattamento differenziato rispetto al lavoratore
a tempo pieno inquadrato nello stesso livello contrattuale.
La retribuzione del lavoratore part-time
è proporzionata alle ore di lavoro prestate, ma non può
essere meno favorevole a quella del dipendente di pari qualifica.
Anche gli altri diritti del lavoratore a tempo pieno, vengono proporzionati all’orario di
lavoro del lavoratore a tempo parziale (periodo di prova, ferie,
tutela della salute e sicurezza, diritti sindacali, maternità,
malattia, infortunio e malattia professionale e trattamento
previdenziale).
La disciplina degli assegni per il nucleo familiare è
estesa anche ai lavoratori con contratto part-time: l’assegno spetta
nella misura intera (cioè sei assegni giornalieri nella
settimana) se la prestazione lavorativa settimanale è di
durata non inferiore alle 24 ore; altrimenti, se la prestazione è
di durata inferiore a 24 ore settimanali, spettano tanti assegni
giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente
prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata.
I contributi previdenziali sono calcolati sulla retribuzione
imponibile effettivamente corrisposta e, comunque, non inferiore al
minimale fissato per legge, che si calcola nel seguente modo: il
minimale giornaliero, fissato per i lavoratori a tempo pieno, va
moltiplicato per il numero dei giorni della settimana in cui si
svolge il normale orario di lavoro e successivamente diviso per le
ore settimanali previste dal contratto, sempre con riferimento ai
lavoratori a tempo pieno; il risultato ottenuto è il minimale
orario, che deve essere moltiplicato per le ore effettivamente
lavorate nel mese dal lavoratore a tempo parziale per poi
confrontare il dato ottenuto con la retribuzione effettivamente
percepita dal lavoratore. Se la retribuzione mensile pagata è
superiore al minimale, è su quella che va calcolato il
contributo da versare all´INPS; se la retribuzione è
inferiore al minimale, i contributi previdenziali devono essere
determinati comunque su quest’ultimo.
Ai fini del diritto alla pensione, i periodi di lavoro part-time
vengono calcolati in misura piena, ma ai fini dell’importo della
pensione il periodo a tempo parziale viene ridotto in proporzione
all’orario effettivamente lavorato. Quindi, gli scatti di anzianità
maturano per il part-time con le stesse cadenze previste per le
prestazioni a tempo pieno e non dopo un periodo maggiore
riproporzionato al minor orario, mentre il trattamento economico
degli scatti è calcolato sulla base dello specifico orario di
lavoro.
Per quanto riguarda il diritto alle ferie, nel part-time
orizzontale la durata è la stessa prevista per i lavoratori a
tempo pieno, nel part-time verticale o misto il lavoratore ha diritto
a un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro
effettuate nel corso dell’anno.
Erminia Acri-Avvocato
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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