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Il legislatore ha individuato una serie di situazioni che rendono il matrimonio invalido (nullo o annullabile), tra cui l’esistenza di un precedente matrimonio, lo stato di interdizione di uno dei coniugi, lo stato di incapacità di intendere e di volere al momento della celebrazione delle nozze, l’esistenza di legami di parentela, ecc.

L’invalidità del matrimonio è dichiarata con sentenza dal Tribunale su domanda dei soggetti cui spetta l’azione, a seconda dei casi, al termine di un giudizio in cui deve essere provata la sussistenza di una delle suddette cause di invalidità.

La sentenza che pronunzia l’invalidità del matrimonio fa venir meno il vincolo coniugale fin dal momento della celebrazione delle nozze, e i coniugi riacquistano lo stato civile libero a far data da quello stesso giorno.

Tuttavia, la legge dà rilevanza al fatto che il matrimonio, anche se invalido dall’origine, ha creato una comunità familiare e fa derivare da esso alcuni effetti, che sono previsti dalle norme che regolano il matrimonio ’putativo’ (= matrimonio che i coniugi credevano valido).

In particolare, i figli nati o concepiti durante il matrimonio invalido – esclusi i casi di bigamia ed incesto – restano figli legittimi, ossia nei loro confronti il matrimonio ha gli stessi effetti di un matrimonio valido. Ciò vale anche se i coniugi erano in mala fede, cioè sapevano dell’esistenza della causa di invalidità. Se, invece, i coniugi erano in buona fede (cioè ignoravano l’esistenza della condizione invalidante o avevano espresso il loro consenso al matrimonio sotto violenza o per timore), si considerano legittimi anche i figli nati prima del matrimonio e riconosciuti anteriormente alla sentenza definitiva di nullità o annullamento.

Il matrimonio dichiarato invalido produce effetti anche verso i coniugi, che variano a seconda dello stato di buona o mala fede degli stessi:

– se entrambi i coniugi erano in mala fede il matrimonio non produce alcun effetto;

– se i coniugi erano in buona fede il matrimonio produce effetti fino alla sentenza di invalidità. Se solo uno dei coniugi era in buona fede, tali effetti si producono solo nei suoi confronti;

– se i coniugi erano in buona fede, il giudice può stabilire il versamento di una somma, come mantenimento, a favore del coniuge privo di redditi propri e che non si sia sposato di nuovo, a carico dell’altro, per non più di 3 anni;

– se solo uno dei coniugi era in buona fedel’altro -in mala fede- è tenuto a versargli un’indennità e, se ricorre lo stato di bisogno, un assegno alimentare.

La disciplina del matrimonio putativo si applica anche nel caso di nullità del matrimonio concordatario (= matrimonio religioso con effetti civili) pronunciata dal tribunale ecclesiastico.

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