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Cosa fare di fronte a condomini insolventi? L’assemblea può deliberare il riparto delle quote insolute tra i condomini in regola coi pagamenti?



L‘amministratore può agire nei confronti dei condomini morosi per ottenere il pagamento delle quote contributive non versate, chiedendo l’emissione di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, senza bisogno di autorizzazione da parte dell’assemblea condominiale, purchè quest’ultima abbia approvato il preventivo ed il rendiconto delle spese, nonché il piano di riparto delle stesse.

Non è invece consentito all’assemblea condominiale, deliberando a maggioranza, di ripartire fra i condomini che sono in regola con i pagamenti, l’anticipazione delle quote per pregresse spese condominiali dovute dai condomini morosi, come affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza del 21.10.1975 n.3463, e nuovamente affermato con sentenza del 5 novembre 2001, n.13631, in cui è stato sancito che solo col consenso unanime dei condomini è possibile ripartire tra i condomini non morosi il debito delle quote condominiali dei condomini morosi, altrimenti la ripartizione delle spese condominiali deve avvenire secondo i criteri di proporzionalità stabiliti dalla legge.

Tuttavia, secondo la stessa Corte di Cassazione, nel caso di effettiva urgenza, come, ad esempio, per evitare azioni esecutive da parte di creditori del condominio, è consentita una deliberazione assembleare che costituisca un apposito fondo cassa, allo scopo di sopperire all’inadempimento del condominio moroso, con conseguente obbligo del condominio di restituire ai condomini in regola con i pagamenti le somme così percepite, dopo aver recuperato dagli insolventi quanto dagli stessi dovuto.

Erminia Acri-Avvocato