La decurtazione dei punti è illegittima in pendenza di un giudizio.
La Corte Costituzionale, con la nota sentenza n.27/2005, ha affermato il principio che la decurtazione dei punti dalla patente del proprietario del veicolo con cui è stata commessa un’infrazione al codice della strada, non può essere effettuata ove non sia stato individuato il trasgressore.
A seguito della predetta sentenza, il TAR Lecce, nella sentenza n. 2376 del 20 aprile 2005, si è occupato del problema relativo alla decurtazione di punti in capo al proprietario non conducente del veicolo con cui era stata commessa l’infrazione stradale, disposta dalla Direzione generale della Motorizzazione mentre era ancora in corso l’iter giudiziario relativo all’annullamento del verbale della contravvenzione stradale, dichiarando che la decurtazione dei punti dalla patente del proprietario non conducente non può effettuarsi finchè non siano stati esperiti tutti i gradi di giudizio e l’iter giudiziario non si sia concluso con una sentenza passata in giudicato.
In particolare, il citato TAR ha precisato che, ai sensi dell’art.126 bis CdS, la decurtazione dei punti non può avvenire prima che si sia concluso l’iter dei ricorsi giurisdizionali ammessi dalla legge con sentenza passata in giudicato.
Erminia Acri-Avvocato

Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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