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Il sottotetto rientra tra le parti comuni di un edificio condominiale?

La normativa sul condominio individua una serie di parti dell’edificio che si presumono di proprietà comune, se non risulta diversamente dal titolo (art.1117 codice civile). Tra queste sono annoverati il tetto ed il lastrico solare, ma non anche il sottotetto, che è quell’ambiente ricavato sotto il tetto del fabbricato, in modo da formare una camera d’aria limitata, in basso, dal solaio che copre i vani dell’ultimo piano, in alto dalla struttura del tetto; ed avente, di regola, lo scopo di proteggere ed isolare i vani dell’ultimo piano.

Quanto all’appartenenza del sottotetto, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che, in mancanza di determinazione in base al titolo, esso costituisce pertinenza dell’ultimo piano, e, quindi, appartiene al proprietario di quest’ultimo, ove assolva solo ad una funzione isolante e protettiva, mentre, quando abbia caratteristiche tali da poter essere utilizzato come vano autonomo, si presume di proprietà comune ove, anche solo potenzialmente, risulti destinato all’uso comune o all’esercizio di un servizio di interesse comune.

Erminia Acri-Avvocato