Quando si acquista un appartamento sito in un condominio, attenzione alle previsioni di spesa per le parti comuni.
“Nel mese di novembre 2004 ho venduto un appartamento in un condominio e ora il nuovo proprietario pretende che io gli rimborsi alcune spese che dovrà affrontare.
Vorrebbe il rimborso delle spese per la riparazione della facciata del palazzo da effettuarsi perchè danneggiata da infiltrazioni d’acqua, sostenendo che io gli avrei tenuto nascosto queste spese, ma per quello che era a mia conoscenza le infiltrazioni d’acqua furono riparate con dei lavori fatti sul terrazzo nel 2002, dopo tali lavori non fu più fatta nessuna riunione di condominio per risolvere tale problema, nè io ho più ricevuto nessuna comunicazione ufficiale o ufficiosa dai proprietari e quindi sembrava che il problema fosse risolto.
Inoltre, dice che gli avrei occultato una prevista ristrutturazione dell’intero palazzo.
Invero, della ristrutturazione non si è mai parlato in una riunione di condominio perchè i lavori non erano stati programmati, al massimo si è parlato informalmente tra condomini di eventuali lavori da farsi “prima o poi” visto che il palazzo è stato costruito negli anni ’80 e che quindi comincia ad avere qualche anno -cosa che lui sapeva, così come aveva visto la facciata del palazzo nelle innumerevoli volte che ha visitato l’appartamento-. Chi deve sostenere queste spese, considerato che io non potevo prevederle al momento della vendita dell’appartamento?”
Trattandosi di spese necessarie per la conservazione delle parti comuni che il condominio ha deliberato – o è in procinto di deliberare- dopo la vendita dell’appartamento, è l’acquirente, quindi, il nuovo condomino, a doverle pagare.
Quanto al presunto ‘occultamento’ dei lavori di riparazione e di ristrutturazione, non si può attribuire alcuna responsabilità al venditore, perchè l’acquirente poteva rendersi conto delle condizioni dell’edificio, e poteva chiedere informazioni all’amministratore del condominio.
Tuttavia, è utile tenere presente che, nei confronti del condominio, il precedente proprietario ed il nuovo proprietario sono obbligati in solido al pagamento degli oneri condominiali relativi all’anno in corso ed all’anno precedente.
Erminia Acri-Avvocato
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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