Niente decurtazione dei punti se il proprietario non comunica le generalità del conducente che abbia commesso l’infrazione.
Con la riforma del 2003 è stata introdotta nel Codice della Strada la norma (126-bis, comma 2), secondo cui nel caso di mancata identificazione del conducente che abbia commesso l’infrazione alle regole della circolazione stradale, la decurtazione del punteggio attribuito alla patente di guida debba essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, a meno che lo stesso non comunichi all’amministrazione procedente, nel termine di 30 giorni, i dati personali e della patente del conducente.
Ebbene, una disposizione così irragionevole, che punisce il proprietario del veicolo per un fatto che non ha commesso, o che neppure ha concorso a realizzare, è stata immediatamente sottoposta al giudizio della Corte Costituzionale da più Giudici di Pace che ne hanno rilevato l’incostituzionalità, soprattutto con riferimento all’art. 3 della Costituzione, trattandosi di un caso di “responsabilità oggettiva” a carico del proprietario del veicolo, perchè questi è tenuto a rispondere “per fatto altrui”, mentre nel nostro ordinamento vige il principio della responsabilità “personale” in tema di sanzioni amministrative di natura punitiva -tra le quali rientra la misura della decurtazione dei punti dalla patente, che è una sanzione accessoria di carattere strettamente «punitivo personale». Da ciò deriva una disparità di trattamento tra i trasgressori di alcune norme del codice della strada ed i trasgressori di altre norme amministrative.
La Corte Costituzionale (sentenza n. 27 del 24 gennaio 2005) ha ritenuto fondate le censure di violazione dell’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della irragionevolezza, della disposizione di cui all’art.126-bis, comma 2, del codice della strada, e l’ha dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui assoggetta il proprietario del veicolo alla decurtazione dei punti della patente quando ometta di comunicare all’Autorità amministrativa procedente le generalità del conducente che abbia commesso l’infrazione.
Tuttavia, come ha precisato la Corte, nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova comunque applicazione la sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 180, comma 8, del codice della strada.
Erminia Acri-Avvocato

Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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