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…il decreto Urbani ? legge: cosa cambiare tra consensi e contestazioni.



Nel decreto Urbani – che è diventato legge, la n° 128/04 – si prevede un inasprimento delle sanzioni contro il consumatore che scarica dalla rete, anche per uso personale, opere dell’ingegno protette dal diritto d’autore.

Riteniamo si tratti, però, di una misura incostituzionale ( art. 21 Cost. – libertà di comunicazione ) e quindi sarebbe necessaria la soppressione dell’art. 1, quello che si occupa, appunto, della pirateria via internet.

Il Governo, tramite il Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie, Lucio Stanca, si è impegnato ad effettuare con urgenza alcune correzioni al testo approvato. A tal proposito, infatti, è stato presentato un progetto di legge e queste modifiche dovrebbero riguardare il fatto che nel testo approvato in Parlamento sia stata usata l’espressione ” per trarne profitto” (anziché “a fini di lucro” della prima stesura). Risultano in tal modo ampliati in modo inaccettabile i confini della responsabilità anche penale da parte di chi scarica file protetti: il fine di trarne profitto potrebbe, infatti, comprendere anche il semplice risparmio del costo di acquisto del Cd o del Dvd.

Si spera che le modifiche annunciate e contenute nel nuovo disegno di legge vengano al più presto approvate, in modo da correggere il testo attualmente in vigore.

E’ da sempre riconosciuto il diritto ad una giusta ed equa remunerazione per gli autori, a condizione che sia assicurata al consumatore la sacrosanta possibilità di effettuare copie private quando non c’è scopo di lucro.

La finalità del diritto d’autore deve essere quella di stimolare la creazione e l’investimento nelle opere dell’ingegno per ampliare le possibilità di accesso alla cultura.

In questo senso, lo sviluppo delle tecnologie e della banda larga devono diventare un’opportunità per tutti, consentendo lo sviluppo di canali distributivi diversi ed innovativi che siano in grado di abbattere i costi di distribuzione e di rispondere alle esigenze in continua evoluzione dei consumatori.

Il progresso tecnologico degli ultimi quindici anni ha prodotto il più alto numero di innovazioni della storia dell’umanità nel più breve lasso temporale. Nel frattempo, il legislatore ha cercato di rincorrere il ritmo dell’innovazione opponendo una visione conservatrice e protezionista alle possibilità offerte dalla creatività di ricercatori e programmatori. Negli ultimi anni la Rete, nata come spazio di libertà, è divenuta molto spesso luogo dove il controllo si attua attraverso le leggi che ne regolano l’accesso e l’utilizzo e anche attraverso i codici utilizzati per costruirne l’architettura.

L’atteggiamento protezionista di decine di Paesi democratici è il risultato, da una parte, delle pressioni di chi sostiene siano a rischio i diritti d’autore e di riproduzione oppure la possibilità di brevettare invenzioni; dall’altra, di chi, come le grandi multinazionali dell’intrattenimento e del software, teme il danno economico della riduzione di parte dei profitti legati a modelli produttivi tradizionali.

La possibilità di scambiare contenuti attraverso la Rete come la possibilità di scrittura collettiva di programmi rappresentano, invece, novità da valorizzare e favorire.

La regolamentazione o, più spesso, la deregolamentazione può comportare in termini di profitto dei sacrifici iniziali per alcuni, dal restringimento temporale della validità dei diritti d’autore alla non brevettabilità di funzioni dei programmi software, ma il sacrificio di oggi va iscritto in un processo di cambiamenti che interesseranno sempre più le forme della comunicazione umana e dello stare insieme di centinaia di milioni di persone.

Crea, dunque, crescente preoccupazione il fatto che l’affermarsi di innovazioni tecnologiche si scontri sistematicamente con la proibizione o la protezione ritenute uniche misure di governo possibile dei nuovi fenomeni.

Le recenti decisioni legislative in decine di paesi di sottoporre a un rigido regime penale lo scambio di file secondo il sistema c. d. Peer to Peer, rappresentano un modo sbagliato di gestire la Rete.

Ora, con la nuova legge, per chi scarica file audiovisivi dalla rete è previsto un inasprimento delle sanzioni, che possono arrivare fino a 4 anni di reclusione, oltre alla confisca degli strumenti e del materiale, e la pubblicazione del provvedimento su un giornale a diffusione nazionale e su un periodico specializzato.

Misure sproporzionate rispetto all’eventuale infrazione commessa.

La pirateria informatica non si combatte condannando gli utenti della Rete al carcere o mettendo un poliziotto davanti ad ogni computer, ma attraverso una revisione del concetto di diritto d’autore e di proprietà digitale.

Come sostiene, infatti, l’On. Le Marco Cappato, il decreto Urbani rappresenta un tentativo maldestro e pericoloso di coprire con la repressione il ritardo accumulato dalle imprese cinematografiche nel mettere a disposizione in forma legale i contenuti digitali.

Come abbiamo detto sopra, Il Ministro per l’Innovazione, con un comunicato stampa del 30/05/2004, ha annunciato che il decreto Urbani sarà modificato da un successivo disegno di legge, affinché le pene attualmente previste per chi duplica e diffonde, anche in Rete, copie pirata di film e musica per trarne profitto siano, invece, applicate solo a chi lo fa a fine di lucro.

Questo comunicato, però, non menziona alcuna volontà di modifica del primo comma art. 1 del testo di legge, limitandosi a dire sul punto che sarà istituita una Commissione per la ridefinizione delle modalità di tutela del diritto d’autore concernente la diffusione delle opere dell’ingegno per via telematica. Questo primo comma, invece, dovrebbe essere totalmente abrogato, perché gravemente lesivo della libertà di comunicazione in Rete, ponendo vincoli alla manifestazione del pensiero in Rete ogni qualvolta questa si esplichi mediante la pubblicazione di scritti, fotografie, filmati o altre opere dell’ingegno, e ponendosi perciò in evidente contrasto con l’art. 21 della nostra Costituzione.

Questo idoneo avviso o bollino blu, inoltre, può rappresentare un grave onere ed ostacolo all’attività creativa ed economica degli autori e distributori di Software Libero o, più in generale, di opere distribuite con licenze libere , perché questi non vogliono affatto limitare o controllare la duplicazione e la circolazione delle loro opere, ma desiderano anzi che esse abbiano la diffusione più ampia possibile, anche mediante i canali del file-sharing (lett. File distribuito), sia pure alle precise condizioni delle relative licenze d’uso.

Il problema della legge Urbani è quello di muovere dall’erroneo presupposto che la copia di un’opera dell’ingegno sia sempre illecita, dimenticando che il diritto di copia è diritto di cui l’autore può liberamente disporre e che, se vuole, può anche voler concedere agli utenti.

Leggi di tal genere ostacolano quello che è forse l’aspetto più innovativo della rete, cioè la possibilità per l’autore di opere dell’ingegno, di software o dell’artista musicale, di porsi in contatto diretto con il pubblico degli utenti, liberamente gestendo, regolamentando e commerciando con il pubblico stesso, senza intermediari, i diritti esclusivi che la legge sul diritto d’autore gli attribuisce.

Di diverso avviso, invece, è il Dott. E. Mazza, Direttore generale di FIMI (Federazione dell’Industria Musicale Italiana), il quale afferma: “Appare sorprendente la posizione di chi si appella alla c. d. Direttiva Enforcement per dissipare ogni dubbio sulla presunta legittimità dello scambio di musica e film per uso personale. La Direttiva nulla dice in merito allo scambio di opere mediante programmi di condivisione di file. Non è il Peer to Peer il suo ambito di applicazione. Bisogna chiarire che il provvedimento si occupa di armonizzare procedure cautelari civili in ambito comunitario e non di introdurre nuove fattispecie o di modificare quelle già regolamentate dalla Direttiva sul Copyright entrata in vigore appena nel 2003. Anzi, a ben vedere, la Direttiva non solo fa salvi gli obblighi incombenti in forza di trattati internazionali, ma lascia del tutto impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di applicare sanzioni penali in violazione di abusi commessi anche su scala non commerciale. Il decreto Urbani – ha concluso il Mazza – sul fronte delle norme penali non ha ecceduto rispetto al contesto europeo”.


Ed ancora il Sen. Cortiana afferma che “il decreto legge Urbani (oggi convertito in legge n. 128/04) nasce sostanzialmente da una forte pressione delle etichette discografiche, che ritengono il fenomeno del file sharing altamente lesivo dei propri interessi economici. Occorre precisare, però, che l’orientamento fortemente repressivo di questa legge, si scontra inevitabilmente con un più vasto progetto legislativo europeo, cioè l’approvazione della recente Direttiva sulla proprietà intellettuale. In questa direttiva è espressamente non punito lo scambio per uso personale di file in rete, essendo vietata solo la diffusione per uso commerciale dei materiali digitali”…”con il mercato digitale bisogna cercare nuove discipline che si adeguino meglio al recente fenomeno della digitalizzazione delle opere. Non possiamo pregiudicare le potenzialità della rete semplicemente per ridurla a mero supporto tecnico-commerciale”.


Il nostro consiglio – come sempre – è quello, in attesa degli sviluppi, di attenersi alle leggi vigenti in materia.

Maria Cipparrone ( avvocato )

Laura Trocino ( praticante avvocato )