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E’ sospendibile il fermo dell’autoveicolo se v’è sproporzione fra l’importo dovuto e il danno derivante dal fermo.

Da un paio d’anni si è diffuso il ricorso allo strumento del fermo amministrativo da parte degli enti di riscossione dei tributi, con conseguenti gravi disagi agli automobilisti.

La possibilità di utilizzare questo strumento è prevista dal decreto legislativo n.193 del 2001, in base al quale la società incaricata della riscossione dei tributi, trascorsi 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, può provvedere al fermo del veicolo del contribuente ordinando al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) di trascrivere il provvedimento ed informandone il contribuente moroso.

Tuttavia, come già esposto in un precedente articolo (Allarme “fermo” auto, stessa sezione), secondo l’interpretazione di molti giuristi, il ricorso al fermo è abusivo ed illegittimo per diversi motivi, soprattutto perchè non è stato ancora emanato il regolamento di attuazione che dovrebbe stabilire le modalità, i termini e le procedure per l’utilizzo di questo strumento e per la sproporzione fra l’importo dovuto dal contribuente ed il danno derivante, allo stesso, dal fermo. In proposito, il Consiglio di Stato, con ordinanza del 13.07.2004 n. 3259, ha accolto la domanda di sospensione del fermo amministrativo presentata da un contribuente insieme al Codacons, confermando la decisione del Tar Lazio n.3402/2004, stabilendo che è sospendibile il provvedimento con il quale è stato disposto il fermo amministrativo dell’autoveicolo, qualora vi sia sproporzione fra l’importo dovuto e il danno derivante al ricorrente dall’esecuzione del fermo amministrativo impugnato.


Successivamente a questo provvedimento del Consiglio di Stato, l’Agenzia delle Entrate e l’Inps, in relazione ai loro ruoli, hanno deciso di astenersi dal disporre nuovi fermi amministrativi.




Erminia Acri-Avvocato