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La pubblica amministrazione può essere chiamata a rispondere del ‘danno da disturbo’.


Il Consiglio di Stato, sez. VI, con la sentenza 12 marzo 2004 n. 1261, ha avuto modo di precisare che la pubblica amministrazione è tenuta a risarcire non solo il danno cosiddetto ‘da ritardo’, cagionato dal ritardo con cui la pubblica amministrazione ha emesso il provvedimento finale volto ad ampliare la sfera giuridica del privato (lesione di un interesse legittimo pretensivo); ma anche il danno “da disturbo”, che ricorre quando il cittadino ha subito un pregiudizio a causa dell’illegittima compressione delle facoltà di cui il cittadino stesso era già titolare (lesione di un interesse legittimo oppositivo).



Nel caso esaminato dai giudici, alcuni cittadini avevano avanzato domanda risarcitoria nei confronti del Ministero dei beni culturali perchè, dopo avere ottenuto il rilascio di una concessione edilizia per la realizzazione di alcune abitazioni civili, da parte del comune competente, avevano dovuto sospendere i lavori a seguito di ordinanza sindacale di sospensione dei lavori ordinata sulla base di un decreto del ministero dei beni culturali che dichiarava l’area destinata ai lavori di interesse pubblico, poi riconosciuto illegittimo.

Da ciò la richiesta di risarcimento dei danni asseritamente subiti per la sospensione dei lavori, oltre che per l’aumento dei costi di realizzazione dell’opera imputabile al differimento temporale dei lavori di costruzione, nonchè per la mancata disponibilità delle unità abitative realizzate; ed il conseguente accoglimento da parte del Consiglio di Stato con condanna del Ministero dei beni culturali e ambientali al pagamento dei danni asseritamente subiti in conseguenza dell’illegittima compressione delle facoltà di cui i ricorrenti erano già titolari, in quanto destinatari della concessione abilitante la sospesa attività edificatoria.



Erminia Acri-Avvocato