La pubblica amministrazione può essere chiamata a rispondere del ‘danno da disturbo’.
Il Consiglio di Stato, sez. VI, con la sentenza 12 marzo 2004 n. 1261, ha avuto modo di precisare che la pubblica amministrazione è tenuta a risarcire non solo il danno cosiddetto ‘da ritardo’, cagionato dal ritardo con cui la pubblica amministrazione ha emesso il provvedimento finale volto ad ampliare la sfera giuridica del privato (lesione di un interesse legittimo pretensivo); ma anche il danno “da disturbo”, che ricorre quando il cittadino ha subito un pregiudizio a causa dell’illegittima compressione delle facoltà di cui il cittadino stesso era già titolare (lesione di un interesse legittimo oppositivo).
Nel caso esaminato dai giudici, alcuni cittadini avevano avanzato domanda risarcitoria nei confronti del Ministero dei beni culturali perchè, dopo avere ottenuto il rilascio di una concessione edilizia per la realizzazione di alcune abitazioni civili, da parte del comune competente, avevano dovuto sospendere i lavori a seguito di ordinanza sindacale di sospensione dei lavori ordinata sulla base di un decreto del ministero dei beni culturali che dichiarava l’area destinata ai lavori di interesse pubblico, poi riconosciuto illegittimo.
Da ciò la richiesta di risarcimento dei danni asseritamente subiti per la sospensione dei lavori, oltre che per l’aumento dei costi di realizzazione dell’opera imputabile al differimento temporale dei lavori di costruzione, nonchè per la mancata disponibilità delle unità abitative realizzate; ed il conseguente accoglimento da parte del Consiglio di Stato con condanna del Ministero dei beni culturali e ambientali al pagamento dei danni asseritamente subiti in conseguenza dell’illegittima compressione delle facoltà di cui i ricorrenti erano già titolari, in quanto destinatari della concessione abilitante la sospesa attività edificatoria.
Erminia Acri-Avvocato
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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