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La decurtazione dei punti dalla patente di guida è costituzionalmente legittima?

L’art. 126-bis, comma 2, del Codice della Strada – come modificato con il Decreto Legge 27 giugno 2003, n 151, convertito con modificazioni dalla Legge 1 agosto 2003, n.214- prevede, in caso di mancata identificazione del conducente, la decurtazione dei punti dalla patente del proprietario del veicolo, salvo che quest’ultimo indichi, entro 30 giorni dalla richiesta dell’autorità competente, le generalità dell’effettivo conducente.


Tale norma ha suscitato immediatamente dubbi di incostituzionalità sotto vari profili, e la relativa questione è stata sollevata dal Giudice di Pace di Pisa, che, con ordinanza del 27 aprile 2004, ha trasmesso gli atti del pendente giudizio – avente ad oggetto l’opposizione avverso verbale di contravvenzione stradale – alla Corte Costituzionale perché si pronunci sulla legittimità costituzionale del citato art. 126 bis, comma 2, del Codice della Strada, nella parte in cui prevede, in caso di mancata identificazione del conducente, la decurtazione dei punti dalla patente del proprietario del veicolo.

Le motivazioni su cui si fonda la questione di legittimità costituzionale sono essenzialmente le seguenti:

Violazione dell’art. 27 della Costituzione, secondo cui ” La responsabilità penale è personale”, principio che s’intende esteso a tutte le violazioni per le quali sono previste sanzioni che colpiscono la persona.

Ebbene, la decurtazione dei punti ad un soggetto diverso dall’autore della violazione risulta applicata a titolo di ‘responsabilità oggettiva’, “istituto estraneo al vigente diritto sanzionatorio penale e amministrativo” — come precisato dal Giudice di Pace di Pisa-. La legge n.689/1981, stabilisce, infatti, all’art. 3, che, nelle violazioni in cui è applicabile una sanzione amministrativa, ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa, conseguentemente non è consentito chiamare a rispondere un soggetto al posto di altri.


– Violazione dell’ art. 24, comma 2, della Costituzione, secondo cui “La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”, poichè – si legge nell’ordinanza – la norma che prevede l’obbligo di denuncia a carico del proprietario, quando gli organi di polizia non siano riusciti ad identificarlo, atteso che l’obbligo di denuncia sussiste solo in capo a determinati soggetti che rivestano pubbliche funzioni, laddove per contro l’imposizione al proprietario di denunciare il conducente del veicolo responsabile della violazione, appare limitare il diritto di difesa del cittadino, obbligato a parlare, mentre il diritto al silenzio è ormai patrimonio acquisito del nostro ordinamento”.


– Violazione dell’art. 3 della Costituzione (principio di uguaglianza), perchè la sanzione della decurtazione dei punti al proprietario del veicolo risulta applicabile solo nei casi in cui il proprietario sia munito di patente, mentre nel caso in cui “il proprietario fosse una persona giuridica essa non colpirebbe nemmeno il proprietario del veicolo ma il suo legale rappresentante o addirittura un soggetto ulteriore scelto con criteri soggettivi e casuali”.

Alla Corte Costituzionale l’ardua sentenza!

Erminia Acri-Avvocato