Posted on

…evitando di prosciugare il portafogli.


All’aumento del costo della vita non ha corrisposto un adeguato aumento delle buste paga, pertanto, risulta quanto mai necessario, oggigiorno, conoscere i propri diritti ed adottare dei piccoli accorgimenti che consentano, allo stesso tempo, di risparmiare senza rinunciare alla qualità dei prodotti.

Vi sono, innanzitutto, delle norme che regolano il rapporto venditore-compratore su cui è bene soffermarsi, ricordando che:

  • In relazione ai prezzi fa sempre fede quello esposto; si ha, quindi, diritto alla detrazione.

se quello battuto alla cassa è superiore.

  • Nei bar, nel caso in cui non sia stato esposto il prezzo delle consumazioni al tavolo, si ha il diritto di pagare quello delle corrispondenti consumazioni al banco.
  • Per la merce sfusa, il prezzo deve essere esposto al chilo, a pena di sanzione pecuniaria di € 1032.00.
  • In caso di prodotto difettoso, il responsabile è sempre il venditore e non il produttore. Inoltre, chi vende ha l’obbligo di sostituire un prodotto difettoso oppure di rimborsare il prezzo, se non vi è la possibilità di una sostituzione (e questo anche in periodo di saldi!). Il consumatore, però, ha anche la facoltà di accettare un eventuale “bonus” (della validità di un anno) offerto dal venditore per un altro acquisto di pari importo.
  • La vendita delle merci si intende sempre a “peso netto”, con detrazione completa della tara.
  • Il consumatore che sospetti che nei prodotti alimentari confezionati vi sia un contenuto inferiore a quello dichiarato in etichetta, può chiedere l’apertura della confezione e la pesatura del contenuto.
  • Quando su un’etichetta è riportata la dizione “da consumarsi entro il…”, quel prodotto non può assolutamente essere venduto dopo la data di scadenza, a pena di sanzione. Al contrario, se vi è scritto “preferibilmente entro il…”, il prodotto si può anche vendere ma ne è responsabile il venditore.
  • Se, da un lato, non esiste per il consumatore alcun diritto al “ripensamento” in ordine ad un prodotto acquistato in un negozio e che si vuole restituire, solo per il fatto di aver cambiato idea, dietro il rimborso del prezzo, dall’altro, nel momento in cui il venditore accetta la restituzione, egli dovrà rimborsare il cliente poichè non vi è alcuna norma fiscale che glielo vieti.
  • A vantaggio del venditore, invece, è previsto che egli non è tenuto ad accettare pagamenti con carte di credito o assegni.
  • Non vi sono norme che prevedano che il sacchetto di plastica debba essere ceduto al consumatore gratuitamente.
  • Il venditore ha il diritto di aumentare i prezzi, tranne che per alcuni prodotti, quali i medicinali, le sigarette ecc.


Con riferimento, invece, alla spesa alimentare, occorre tenere presente che:


  • In genere, i banchi degli ortolani, che vendono i loro prodotti nei mercati rionali, adottano prezzi bassi, che si abbassano ancora di più a fine mattinata per il timore dell’invenduto.
  • Gli ortofrutticoli di II categoria (la categoria sta scritta sul cartello che è obbligatorio) vendono prodotti a minor prezzo e della stessa qualità di quelli di categoria I o extra.
  • Nei mercati generali all’ingrosso si risparmia molto. Frutta e verdura di stagione costano poco perchè l’offerta è abbondante.
  • Nei supermercati, i prodotti posti più in basso sullo scaffale quasi sempre costano meno.
  • Negli hard-discount si può addirittura risparmiare oltre il 30%, comprando prodotti che, spesso, non sono di qualità inferiore a quelli di marca.
  • I salumi ed i formaggi venduti al chilo, già confezionati, costano più quelli di quelli al taglio.
  • Quando si acquistano prodotti confezionati, bisogna far riferimento sempre al prezzo al chilo o al litro, che deve essere obbligatoriamente esposto. Le confezioni più grandi sono le più convenienti perchè costano meno.
  • Infine, i paramedicinali, come cerotti, cotone, siringhe ecc, costano meno nei supermercati che nelle farmacie.

Poche considerazioni, dunque, per una spesa…più intelligente.

Maria Cipparrone&Laura Trocino