Cosa fare per non pagarla?
Talvolta capita di vedersi notificare una contravvenzione relativa alla circolazione stradale di un’autovettura di cui non si è più proprietari per averla venduta ad altri.
Ciò accade perché il contratto di vendita dell’auto non è stato trascritto nel P.R.A..- Pubblico registro Automobilistico -, adempimento cui è tenuto a provvedere l’acquirente.
Cosa fare per non pagare la contravvenzione?
Se la vendita è avvenuta con atto notarile, anche se il trasferimento non è stato ancora trascritto nel PRA, per non pagare la contravvenzione, è possibile darne comunicazione scritta all’ufficio che ha notificato la contravvenzione stessa, precisando la situazione ed allegando copia dell’atto notarile.
Infatti, come affermato dai giudici (v.sentenza Cassazione n.3340/1999), gli atti che trasferiscono la proprietà di un’autovettura risultanti da un’attestazione notarile sono opponibili agli organi deputati all’accertamento delle infrazioni in tema di circolazione stradale, seppure non trascritti nel pubblico registro automobilistico. Ciò perché tali annotazioni costituiscono forme di pubblicità notizia, finalizzate a dirimere conflitti tra più acquirenti, ed ai fini della responsabilità derivante da fatti connessi alla circolazione stradale, ivi comprese le sanzioni amministrative ascritte al proprietario in base alla disciplina del codice della strada, contro la quale è ammessa prova contraria.
Nel caso in cui, invece, non sia stato redatto l’atto notarile, si dovrà instaurare un giudizio per provare l’avvenuto trasferimento e superare, così, la presunzione semplice di appartenenza del veicolo all’intestatario risultante dal PRA. Difatti, l’obbligo di pagamento delle sanzioni pecuniarie grava sull’effettivo proprietario dell’auto alla data dell’accertamento dell’infrazione.
Tuttavia, ci sì può comunque rivolgere al P.R.A. per fare annotare una “perdita di possesso” dell’autovettura. Questo non servirà per non pagare la contravvenzione già notificata, ma servirà per non pagare eventuali successive multe relative alla circolazione dell’autovettura in questione.
Erminia Acri-Avvocato
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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