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Vediamo quale iter deve seguire il proprietario di un’abitazione data in locazione, per rientrare in possesso del proprio appartamento.


Il contratto di locazione si rinnova automaticamente alla scadenza se una delle parti non recede.


Il proprietario può recedere dal contratto comunicando la cosiddetta. disdetta all‘inquilino, con lettera raccomandata, almeno 6 mesi prima della scadenza (se si tratta di locazione ad uso abitativo).

Alla prima scadenza il proprietario può esercitare la facoltà di disdetta soltanto in determinati casicome la necessità di destinare l’appartamento ad uso proprio o di suoi familiari o di effettuare lavori edilizi incompatibili con la presenza del conduttore- ed ove rientri in possesso del bene, anche a seguito di azione legale, e non lo adibisca all’uso indicato nella disdetta, rischia di dover risarcire i danni all’inquilino, se non addirittura di subire il ripristino del rapporto di locazione.


Alla seconda scadenza, invece, il contratto può essere disdettato dal proprietario senza necessità di motivazione, e quindi per finita locazione.


La disdetta, però, se è necessaria per impedire il rinnovo del contratto, può non essere sufficiente a far rientrare il proprietario nel possesso del bene….se l’inquilino non se ne va con le proprie gambe! In questo caso – purtroppo non raro – il proprietario può avviare la pratica di licenza per finita locazione – se il contratto è ancora in corso –, oppure di sfratto per finita locazionedopo la scadenza – in modo da ottenere un provvedimento (convalida) che ha valore di titolo esecutivo, cioè consente di ottenere forzosamente il rilascio dell’immobile tramite ufficiale giudiziario.

Le procedure di licenza e di sfratto per finita locazione, in presenza dei presupposti di legge, si concludono in tempi brevi se l’inquilino non si oppone. Se l’inquilino si oppone e, quindi, il giudice non convalida la licenza o lo sfratto, ma dispone la prosecuzione del procedimento, prende avvio un processo al termine del quale sarà stabilito se il contratto deve intendersi finito oppure debba proseguire.

Ottenuto il provvedimento con cui il giudice ordina all’inquilino di rilasciare l’appartamento, se l’inquilino persiste nel non ‘mollare’ l’immobile, occorre dare inizio alla fase esecutiva, in cui l’ufficiale giudiziario eseguirà materialmente lo sfratto avvalendosi, se necessario, della forza pubblica.

Erminia Acri-Avvocato