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E’ illegittimo il rilevamento delle infrazioni a mezzo dei misuratori autovelox messi in funzione e poi lasciati privi della presenza degli agenti.


Gli organi di polizia, talvolta, provvedono al rilevamento delle infrazioni di eccesso di velocità a mezzo dei misuratori autovelox messi in funzione e poi lasciati privi della presenza degli agenti; questo comportamento è illegittimo perché in contrasto con quanto stabilito dall’articolo 345, comma 4, del codice della strada, secondo il quale l’accertamento delle violazioni ai limiti di velocità deve essere effettuato mediante la “gestione diretta” delle apparecchiature da parte degli organi di polizia.

Ciò è stato recentemente precisato dalla Corte di Cassazione, con sentenza 7 novembre 2003 n. 16713, in cui si spiega che il momento decisivo dell’accertamento mediante autovelox è costituito dal rilievo fotografico, che richiede necessariamente la presenza di uno dei soggetti ai quali è demandato l’espletamento dei servizi di Polizia stradale, ai sensi dell’articolo 12 del Codice della strada, e che non può essere eseguito esclusivamente da soggetti privati. Pertanto, poichè la fonte principale di prova delle risultanze dell’apparecchio elettronico è il negativo della fotografia, che identifica con certezza il veicolo, nella successiva fase di sviluppo e stampa del negativo stesso non occorre la presenza dell’agente rilevatore dell’infrazione o ovvero di uno degli altri soggetti indicati nel suddetto articolo 12 del Codice della Strada, trattandosi di un’attività meramente materiale e strumentale.

Peraltro, colui che agisce in giudizio per contestare un’infrazione accertata nelle condizioni sopra descritte, è tenuto a contestare la veridicità del verbale di accertamento ed ha l’onere di fornire la prova di quanto assume.



Erminia Acri-Avvocato