E’ illegittimo il rilevamento delle infrazioni a mezzo dei misuratori autovelox messi in funzione e poi lasciati privi della presenza degli agenti.
Gli organi di polizia, talvolta, provvedono al rilevamento delle infrazioni di eccesso di velocità a mezzo dei misuratori autovelox messi in funzione e poi lasciati privi della presenza degli agenti; questo comportamento è illegittimo perché in contrasto con quanto stabilito dall’articolo 345, comma 4, del codice della strada, secondo il quale l’accertamento delle violazioni ai limiti di velocità deve essere effettuato mediante la “gestione diretta” delle apparecchiature da parte degli organi di polizia.
Ciò è stato recentemente precisato dalla Corte di Cassazione, con sentenza 7 novembre 2003 n. 16713, in cui si spiega che il momento decisivo dell’accertamento mediante autovelox è costituito dal rilievo fotografico, che richiede necessariamente la presenza di uno dei soggetti ai quali è demandato l’espletamento dei servizi di Polizia stradale, ai sensi dell’articolo 12 del Codice della strada, e che non può essere eseguito esclusivamente da soggetti privati. Pertanto, poichè la fonte principale di prova delle risultanze dell’apparecchio elettronico è il negativo della fotografia, che identifica con certezza il veicolo, nella successiva fase di sviluppo e stampa del negativo stesso non occorre la presenza dell’agente rilevatore dell’infrazione o ovvero di uno degli altri soggetti indicati nel suddetto articolo 12 del Codice della Strada, trattandosi di un’attività meramente materiale e strumentale.
Peraltro, colui che agisce in giudizio per contestare un’infrazione accertata nelle condizioni sopra descritte, è tenuto a contestare la veridicità del verbale di accertamento ed ha l’onere di fornire la prova di quanto assume.
Erminia Acri-Avvocato
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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