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Quali strumenti fornisce la legge penale a chi ? vittima di un reato per ottenere il risarcimento dei danni subiti?

Quando viene commesso un illecito civile – specie del genere illecito -, le altre due specie sono: 1) l’illecito amministrativo, e 2) il reato, si crea un obbligo, in capo all’autore di quell’illecito, ed a quelle persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto dell’autore dell’illecito, e vengono definite civilmente responsabili, ed una consequenziale pretesa in capo al soggetto danneggiato da quell’illecito, alla restituzione ed al risarcimento del danno, che qualora, poi, l’illecito sia inquadrabile in un reato, costituisce il presupposto per la cosiddetta azione civile nel processo penale.

Ogni reato, in quanto specie del genere fatto illecito, impone il risarcimento oltre che di quelli materiali anche dei danni non patrimoniali (altrimenti detti danni morali), e ciò è previsto in norme di natura sostantiva (non processuale), che sono l’art.185 c.p. e l’art. 2043 e seguenti c.c.

Nel nuovo codice di procedura penale la figura del danneggiato non coincide con quella della persona offesa dal reato (colei sulla quale ricade materialmente la condotta dell’autore del fatto illecito) che è titolare del bene protetto dalla norma penale e non sempre è lei che subisce il danno. Un esempio a chiarimento: nel reato di omicidio, persona offesa è il deceduto, mentre danneggiati sono i congiunti superstiti che potranno costituirsi parte civile per le pretese risarcitorie.

Può, infatti, accadere che il bene giuridico violato, e protetto dalla norma penale, sia a carattere generale – ossia non intestabile a soggetti individuati, che possano dirsi danneggiati – e, quindi, non sempre ad un reato corrisponde una pretesa civilistica; essa è, infatti, di natura accessoria rispetto all’azione penale, la quale ultima resta oggetto necessario ed imprenscindibile del processo penale ( per maggiori chiarimento sull’azione penale e sul processo penale si vedano il lavori “Il Pubblico Ministero” ed “Il processo Penale in pillole” presenti in questa sezione).

Posto, quindi, che la pretesa civilistica ha veste sostanziale, essa può essere azionata sia in sede civile che in quella penale dove si estrinseca nella cosiddetta costituzione di parte civile che presuppone la legittimazione ( titolarità per legge ) all’azione, ed il relativo diritto sostanziale al risarcimento.

Per poter agire nel giudizio è necessaria la capacità processuale, ossia la capacità di poter disporre dei propri diritti in modo completo, di modo che se si tratti di un minore, di un minore emancipato, di un inabilitato o di un interdetto, esso deve essere debitamente assistito e rappresentato dai soggetti previsti come capaci dalla legge, vale a dire il tutore ed il curatore ed in loro assenza il curatore speciale . In caso, poi, di assoluta urgenza ( come nel caso del giudizio direttissimo, di cui parleremo quando tratteremo dei riti alternativi a quello ordinario), l’art. 77, 4° comma, c.p.p. prevede che sia lo stesso Pubblico Ministero ad esercitare l’azione civile nel processo a favore del danneggiato incapace.

Seppur nei limiti del nostro ordinamento la parte civile può inquadrarsi come un accusa privata, perché è vincolata dall’accertamento penale che determinerà in maniera influente la sua pretesa di danno (artt. 651 e 652 c.p.p.)

Una volta costituitasi, la parte civile partecipa al processo in ogni stato e grado, ma solo con il ministero di un avvocato, anche definito patrono delle ragioni di parte civile, munito di procura speciale.

La Parte civile non può interviene nelle indagini preliminari ( per maggiori chiarimenti sul concetto delle indagini preliminari si veda il lavoro “Il GIP” presente in questa sezione).

Il termine iniziale per costituirsi coincide con l’esercizio dell’azione penale: infatti, può costituirsi presso la cancelleria del giudice competente a conoscere del fatto penalmente rilevante oggetto di quella specifica azione penale da parte del PM; in questo caso può esercitare tutti i diritti previsti dal codice di procedura penale, quanto alle richieste di prova. Comunque, qualora scelga di costituirsi direttamente in udienza, il termine iniziale, per esercitare il diritto, è fissato all’apertura dell’udienza preliminare, mentre, il termine finale è fissato dalla legge nel momento in cui il giudice accerta la regolare costituzione delle parti, e quindi prima delle eventuali questioni preliminari, qualora si tratti di reati che non prevedano l’udienza preliminare ma, direttamente, quella dibattimentale.

In caso di incidente probatorio – una fase pre-processuale -, non essendo stata esercitata l’azione penale, e, quindi, non esistendo processualmente un imputato ( per maggiori informazioni sulla differenza tra imputato ed in dagato si veda il lavoro “L’Avviso di Garanzia” presente in questa sezione) non può esservi una parte civile.

Essendo la parte civile un soggetto processuale eventuale, cioè non necessario alla regolarità del contraddittorio nel processo penale, può subire l’esclusione dallo stesso.

Rigide, infatti sono le formalità previste ai fini della costituzione in giudizio dal codice di procedura ( articoli da 74 ad 82 c.p.p.). Dalla accertamento di natura temporale, appena sopra detto, sino alla verifica dell’apposizione della firma da parte del danneggiato e del suo procuratore, a mezzo del quale sta in giudizio.

Una prima causa di esclusione è quella che può disporre il giudice, con una ordinanza, in seguito ad una richiesta motivata fatta dall’imputato e dal responsabile civile, in ordine alla mancanza dei requisiti previsti dal codice per costituirsi parte civile; la richiesta deve essere fatta negli stessi termini cronologici della costituzione della parte civile, e l’ordinanza del giudice deve essere emessa “senza ritardo”.

Anche il Pm può chiederne l’esclusione poiché egli è titolare di un interesse generale alla ritualità del processo, e quindi all’eliminazione, da quella sede, di un soggetto non legittimato a restarvici.

Un’altra ipotesi di esclusione è quella fatta dal giudice ex officio, cioè quando è lo stesso giudice che autonomamente rileva dei motivi per i quali è necessario escludere il soggetto dal processo; questa esclusione può avvenire fino all’apertura del dibattimento di primo grado.

Infine, ultimo caso di esclusione della parte civile è la revoca, vale a dire l’abbandono spontaneo del processo da parte del soggetto; se la revoca è espressa, deve essere fatta autonomamente o da un rappresentante munito di procura speciale; se invece è tacita, può verificarsi in vari modi, come ad esempio la mancata presentazione delle conclusioni da parte del difensore della parte civile al momento della discussione finale, ovvero se promuove l’azione stessa innanzi al giudice civile.

In ogni caso, l’esclusione della parte civile dal contenzioso penale non impedisce al soggetto che la richiesta di risarcimento o di restituzione possa essere fatta davanti al giudice civile, che resta sospeso finché in sede penale non si è giunti ad una sentenza definitiva sul medesimo oggetto: in poche parole, l’azione civile non può essere esercitata mai in entrambe le sedi.

Alla luce di quanto sinora detto, appare chiara, quindi, la necessità di dare mandato a competenti avvocati penalisti, anche se la terminologia ( parte civile), pare imporre avvocati civilisti, ai quali, si badi bene, non è inibito l’ingresso in un processo penale in tale veste.

Francesco Chiaia (avvocato penalista)