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per dirla con il grande Tot?…E io pago! Se tirati in ballo, ? quanto sono tenuti a fare questi due soggetti processuali.



partendo dal responsabile civile, diciamo subito che esso può rifondere alla parte civile ( per maggiori informazioni si veda il lavoro “La Parte Civile” presente in questa sezione), unitamente all’imputato – tale solo all’esito di una sentenza di condanna a suo carico – i danni derivati dal reato.


La presenza del responsabile civile è consequenziale a quella della parte civile: se quest’ultima uscisse dal processo la “seguirebbe” anche il responsabile civile, e ciò perché il responsabile civile è oggetto della pretesa sostanziale al risarcimento del danno, azionata dalla Parte Civile ( art. 83, 6° comma, e 85, 4° comma, c.p.p.)


In altre parole il responsabile civile è convenuto in giudizio per responsabilità indiretta, riconducibile all’azione posta in essere dall’imputato; esempi di tale tipo di responsabilità sono elencate negli articoli 2047 e seguenti del codice civile, e nel testo di legge relativo ai danni cagionati dalla circolazione di autoveicolo, ove è previsto che il ruolo di responsabile civile, per i danni cagionati dalla circolazione di mezzi motorizzati, è ricoperto dall’assicurazione, solidalmente con il conducente-proprietario del veicolo. Ricordiamo, infatti, che l’azione di danno, oltre che in quella penale, può essere fatta valere anche in sede civile.


Il suo ingresso nel procedimento penale può avvenire non prima della udienza preliminare, e non oltre la fase introduttiva del dibattimento ( unica fase, qualora non sia prevista quella dell’udienza preliminare), a mezzo citazione operata dalla parte civile, od ad intervento volontario (spontaneo) dello stesso responsabile civile.


Quanto, invece, al civilmente obbligato per la pena pecuniaria si tratta di un soggetto civilmente obbligato a…pagare una somma di denaro uguale all’ammontare della multa o dell’ammenda inflitta al colpevole, nell’ipotesi in cui il condannato sia insolvibile. I soggetti che possono ricoprire tali ruoli sono:

  • le persone che rivestano ruoli di autorità o di direzione, o di vigilanza su colui il quale viene dichiarato colpevole, e sempre che si tratti di violazioni che dovevano fare in modo che il condannato ponesse in essere;

  • le persone giuridiche, per i fatti commessi dai propri rappresentanti.


Il civilmente obbligato alla pena pecuniaria non ha interesse ad intervenire nel processo, perché l’obbligo di pagare non si applica a chi è rimasto estraneo al rapporto processuale.


Hanno interesse a citarlo il PM e l’Imputato; in particolar modo quest’ultimo: infatti, nel nostro sistema processuale penale vige il principio che, qualora il condannato sia economicamente insolvibile, lo stesso, deve essere sottoposto alla conversione della pena pecuniaria ( art. 136 codice penale), a meno che, appunto, non vi sia qualcuno che sia civilmente obbligato a corrisponderla in sua vece, e sempre che sia stato chiamato ritualmente in causa.

I termini per la citazione nel processo penale sono uguali a quelli previsti per il responsabile civile.

Queste due figure hanno un’unica finalità: pagare per gli errori degli altri.

Francesco Chiaia ( avvocato penalista )