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Obbligatorietà per tutti i professionisti sanitari?


 

Il punto sulla Formazione continua dei medici e degli altri operatori sanitari.

I medici e gli altri operatori della sanità hanno il dovere di mantenersi costantemente aggiornati nel corso della loro vita professionale. Oggi, però, non è più sufficiente “aggiornarsi”, ossia acquisire nuove conoscenze mediante congressi, letture di trattati o riviste, incontri con colleghi, frequentazione di reparti ospedalieri o cliniche universitarie, essendo indispensabile dimostrare la propria abilità “formandosi” continuamente, considerata la richiesta di servizi sanitari di livello qualitativo elevato, anche in relazione agli standard europei.

Per rispondere a quest’esigenza è nata l’ECM, ripresa da analoghe iniziative varate in altri paesi, la cui disciplina presenta non pochi problemi interpretativi ed applicativi.

 

In cosa consiste l’ECM?

La sigla ECM indica la terminologia “Educazione Continua in Medicina”, che è stata istituzionalizzata nel nostro Paese col Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.502, successivamente integrato dal Decreto Legislativo 19 giugno 1999 n.229, ed ha lo scopo di fornire a tutti gli operatori sanitari gli elementi di conoscenza necessari per mantenersi professionalmente aggiornati e competenti.

La Formazione continua, secondo l’art. 16-bis del Decreto legislativo n.502/92, “comprende l’aggiornamento professionale e la formazione permanente. L’aggiornamento professionale è l’attività successiva al corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione complementare, formazione specifica in medicina generale, diretta ad adeguare per tutto l’arco della vita professionale le conoscenze professionali. La formazione permanente comprende le attività finalizzate a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e i comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e tecnologico con l’obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alla assistenza prestata dal Servizio sanitario nazionale.

La formazione continua consiste in attività di qualificazione specifica per i diversi profili professionali, attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o private accreditate ai sensi del presente decreto, nonché soggiorni di studio e la partecipazione a studi clinici controllati e ad attività di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo. La formazione continua, di cui al comma 1, è sviluppata sia secondo percorsi formativi autogestiti sia, in misura prevalente, in programmi finalizzati agli obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale e del Piano sanitario regionale nelle forme e secondo le modalità indicate dalla Commissione di cui all’art. 16-ter”.

L’elaborazione del programma di E.C.M. è stata affidata, in attuazione del disposto di cui all’art. 16-ter Decreto legislativo n.502/92, alla Commissione nazionale per la formazione continua, che ha, essenzialmente, il compito di:

    • definire i crediti formativi che devono essere maturati dagli interessati in un determinato arco di tempo;
    • stabilire i requisiti per l’accreditamento di soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative.

 

Quali operatori sanitari sono coinvolti?

Gli operatori sanitari interessati dalla Formazione continua sono: Medico chirurgo, Veterinario, Odontoiatra, Farmacista, Biologo, Chimico, Fisico, Psicologo, Assistente sanitario, Dietista, Educatore professionale, Fisioterapista, Igienista dentale, Infermiere, Infermiere pediatrico, Logopedista, Ortottista, Ostetrica/o, Podologo, Tecnico per l’educazione e la riabilitazione psichiatrica .e psicosociale, Tecnico per la fisiopatologia cardiocircolatoria e perfezionamento Cardiovascolare, Tecnico audiometrista, Tecnico audioprotesista, Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico ortopedico, Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Tecnico sanitario di radiologia medica, Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Terapista occupazionale, Ottico, Odontotecnico, Operatore socio-sanitario.

 

Qual è il programma di E.C.M.?

La Commissione ha elaborato un programma articolato in due fasi:

    • una sperimentale, che si è conclusa il 31 dicembre 2001;
    • una definitiva, iniziata il 1° gennaio 2002.

La fase di entrata a regime delle iniziative inerenti alla ECM prevede che ogni operatore della Sanità dovrà raccogliere, per il quinquennio 2002-2006, 150 crediti formativi, da ottenere come segue:

2002: crediti 10, per un impegno temporale di 8/10 ore di formazione ;

2003: crediti 20 per un impegno temporale di 15/24 ore di formazione;

2004: crediti 30 per un impegno temporale di 25/35 ore di formazione;

2005: crediti 40 per un impegno temporale di 30/45 ore di formazione;

2006: crediti 50 per un impegno temporale di 38/62 ore di formazione.

A partire dal 2007, invece, il numero dei crediti da acquisire da parte del singolo operatore è di 150 in tre anni.

La ripartizione dei crediti fra le varie attività è così stabilita: almeno il 60% del debito formativo deve essere soddisfatto con attività di formazione riferite agli obiettivi nazionali e regionali; il restante 40% attraverso percorsi formativi autogestiti.

Come avviene l’accreditamento ECM?

I Crediti formativi E.C.M. vengono attribuiti dalla Commissione nazionale per la formazione continua, tramite gli Organizzatori delle attività formative accreditate in conformità ai criteri ed alle modalità definite dalla stessa Commissione nazionale. Ai fini del Programma Nazionale di E.C.M., hanno valore solamente i Crediti formativi E.C.M. attribuiti dalla Commissione Nazionale agli eventi accreditati, mentre non sono validi i crediti che vengono assegnati dagli organizzatori (Associazioni, Società Scientifiche, ecc.) con criteri e modalità autonomamente stabilite dagli organizzatori stessi. Il Ministero della Salute attribuisce un punteggio ad ogni attività di formazione accreditata, che viene riportato sull’attestato finale di partecipazione all’attività formativa stessa. Il punteggio dipende da vari fattori, tra cui: la durata del corso; il curriculum e la qualifica dei relatori intervenuti; i metodi di insegnamento; le dimostrazioni tecniche con o senza la partecipazione diretta dei corsisti; l’esecuzione diretta da parte di tutti i corsisti delle attività pratiche o tecniche previste; la consegna di materiale didattico ai partecipanti; la presenza obbligatoria, attestata da firme regolarmente apposte sui fogli di presenza; l’impiego di schede di valutazione per verificare l’apprendimento da parte dei partecipanti. Una valutazione particolare è prevista per chi svolga attività di docenza nelle attività formative residenziali o di tutoraggio nelle attività formative a distanza di E.C.M.: tali attività consentono di acquisire un numero di crediti pari a 2 per ogni ora effettiva di docenza.

Gli organizzatori di attività formative come possono registrarsi al progetto ECM?

Dal primo gennaio 2002 i soggetti pubblici e privati in possesso dei requisiti stabiliti dalla Commissione per la formazione, possono registrarsi al progetto E.C.M. come organizzatori di eventi formativi rivolti a tutte le professioni del ruolo sanitario. Gli organizzatori di eventi formativi che intendono partecipare al progetto ECM hanno a disposizione specifici servizi collegati alla richiesta di accreditamento di eventi formativi, per accedere ai quali occorre collegarsi al sito http://www.ministerosalute.it, in cui l’apposita sezione dedicata ad organizzatori di eventi formativi mette a disposizione servizi automatici per la richiesta di accreditamento di proposte formative di ECM. Tali servizi automatici consentono di registrare la richiesta di accreditamento e verificarne direttamente lo stato di avanzamento nel processo di accreditamento; permettono, altresì, di ottemperare agli adempimenti previsti dalla Commissione nazionale per la formazione continua.

All’interno del programma nazionale di ECM può essere richiesto l’accreditamento per due tipi di attività formative residenziali: eventi e progetti formativi aziendali (PFA).


Evento è una singola, programmata attività di formazione continua, finalizzata all’aggiornamento e al miglioramento professionale del personale sanitario.


Progetto Formativo Aziendale è un insieme coordinato e coerente di singoli eventi formativi, attinenti ad uno specifico ed unitario obiettivo nazionale o regionale, organizzato da una azienda sanitaria pubblica o privata per il proprio personale dipendente o convenzionato appartenente ad una o più categorie professionali.

Inoltre, accanto alle “attività formative residenziali”, che consistono nei tradizionali congressi, corsi e conferenze, dal secondo semestre 2002 ha preso il via “la formazione a distanza”, con cui l’interessato potrà aggiornarsi – per via postale o informatica.- senza spostarsi dal proprio studio, superando dei test proposti dal corso stesso. Gli organizzatori di attività formative sono tenuti al versamento di un contributo alle spese di accreditamento determinato in proporzione ai crediti formativi che possono essere attribuiti all’evento o al progetto formativo. Tale contributo è compreso tra un minimo di Euro 258,23 ed un massimo di Euro 774,69.

E’ obbligatoria l’E.C.M.?

Uno dei principali dubbi sorti tra le categorie coinvolte nel programma di formazione continua, è se l’obbligo della formazione permanente riguardi solo i pubblici dipendenti del settore sanità o sia esteso anche a tutti liberi professionisti.

L’art.16-quater del decreto legislativo n.502/92, recante “NORME PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE”, così recita:” La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle Università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private“. Pertanto, nulla è specificatamente previsto per chi esercita l’attività libero – professionale. Tuttavia, già gli Ordini professionali si sono espressi prevalentemente nel senso dell’obbligatorietà dell’ECM per tutti i professionisti sanitari, sia dipendenti che liberi professionisti. Tale obbligatorietà è stata sancita da una determinazione della Commissione nazionale per la formazione continua, poi fatta propria dall’accordo fra il Ministero della Salute e le Regioni del 20 dicembre 2001. Anche lo schema di Piano Sanitario Nazionale 2002/2004, peraltro, recepisce tale orientamento. In particolare, la circolare 5/3/2002 del Ministero della Salute precisa che “A partire dal 1° gennaio 2002 il programma ECM e’ applicato a tutte le categorie professionali sanitarie (dipendenti, convenzionati o libero professionisti) e cioè a circa 800.000 professionisti “. Inoltre, recentemente il Dott. Raffaele D’Ari, nella duplice veste di capo del dipartimento del ministero della Salute e vice presidente della Commissione ECM, ha ribadito l’obbligatorietà del programma dell’ECM per tutte le categorie sanitarie, compresi i liberi professionisti, a prescindere dalla lettera delle disposizioni che hanno disciplinato la materia, le quali -si ribadisce- non prevedono espressamente l’obbligo di ECM per i gli esercenti l’attività libero-professionale.

Chi paga la formazione continua?

Le modalità di finanziamento dell’ECM sono in via di definizione, anche se, per i dipendenti di strutture sanitarie, spetta a queste ultime costruire percorsi che consentano ai dipendenti della struttura di ottenere la maggior parte dei crediti formativi richiesti, sicché il problema del finanziamento non è tanto del singolo operatore quanto della struttura sanitaria nella quale lo stesso lavora, con riguardo all’individuazione di fondi ed alla definizione delle modalità di spesa. Pertanto, per i dipendenti di strutture sanitarie, l’ECM dovrebbe essere un peso economico solo in minima parte, mentre, per gli altri operatori, la formazione è a carico dei soggetti interessati; e, seppure la partecipazione al programma ECM consente di ottenere, in tutto o in parte, il finanziamento degli eventi formativi da parte delle industrie farmaceutiche, in proposito, molte critiche ha suscitato la proposta Tremonti di dimezzare i crediti formativi ECM per i convegni sponsorizzati dalle aziende farmaceutiche. Infatti, come rilevato da Serafino Zucchelli, segretario dell’ANAAO – sindacato dei medici ospedalieri – “Se la Commissione nazionale per l’Educazione continua in medicina autorizza e accredita un convegno, significa che gli ha riconosciuto un valore scientifico e un contenuto formativo anche se l’evento è sponsorizzato dalle aziende farmaceutiche. Dimezzando i crediti ai medici che vi partecipano, si ammette che c’è qualcosa di scorretto nella partecipazione dell’industria alla formazione, anche quando così non è” (fonte: www.doctornews.it). In ogni caso resta da verificare se questo aggiornamento continuativo, che comporta un costo elevato sia per i formatori che per i formandi, si risolverà solo in una “raccolta punti” o, viceversa, favorirà un effettivo arricchimento della cultura medico scientifica.

 


Erminia AcriAvvocato