Posted on


Ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani, non conta più la misura della superficie della abitazione ma l’inquinamento causato dalla quantità di rifiuti prodotta…


Fino ad oggi, ogni cittadino ha pagato una tassa (TARSU, Tassa Asporto Rifiuti Solidi Urbani) calcolata in base ai metri quadri della propria abitazione.


Dal 1° gennaio 2003, è cambiato il sistema di tassazione e il consumatore è tenuto a pagare in proporzione a quanto inquina. Si tratta di una Tariffa d’Igiene Ambientale (TIA) che è funzionale al quantitativo dei rifiuti prodotti. Il passaggio al nuovo sistema è affidato ai Comuni che dovranno gradualmente uniformarsi al nuovo sistema, per cui i tempi dell’adeguamento saranno più o meno lunghi a seconda dei Comuni. Sia la TARSU che la TIA sono dovute per l’occupazione o il possesso di locali o aree scoperte che si trovano nel territorio comunale (case, negozi, ecc.) e/o pubblico.


L’importo, da pagare, secondo la TIA, dipende da alcuni fattori: da un lato, dalla quantità e qualità dei rifiuti prodotti; dall’altra, è legato ai costi del servizio (investimenti, organizzazione del servizio, ammortamento degli impianti). A tal proposito, per quantificare l’immondizia prodotta sono state avanzate diverse ipotesi:


  • Utilizzare appositi sacchetti timbrati, distribuiti dal Comune;
  • Ripartire il territorio comunale in palazzi, vie e zone cui riferirsi per un calcolo della media dei rifiuti prodotti;
  • L’applicazione di una media pro-capite di rifiuti, in base al numero dei componenti di ciascuna famiglia.

E’ molto importante, in tutti i casi in cui comincia, cessa o varia l’occupazione o detenzione di un immobile (cambio di residenza, vendita dell’appartamento ecc.), presentare al Comune una denuncia della variazione.

A tal fine, è possibile utilizzare dei moduli predisposti e messi a disposizione dal Comune. Se, invece, si fa in carta libera è necessario specificare tutta una serie di elementi (dati dei conviventi, ubicazione, superficie dell’immobile ecc.).

Con riferimento ai tempi per la presentazione della suddetta denuncia, questi variano a seconda che si tratti della TARSU o della TIA.

  • Per la TARSU la denuncia deve essere presentata, quando si prende possesso di una nuova casa, entro il 20 gennaio successivo al periodo in cui si è verificata la variazione. Se, al contrario, si cessa di abitare un immobile (per esempio, se si cambia residenza), la denuncia va presentata quanto prima perché la cessazione non avviene automaticamente ma inizia a decorrere dal 1°giorno del bimestre successivo alla data di presentazione.
  • Per la TIA, la denuncia deve essere presentata entro 60 giorni (per alcuni Comuni entro 30 gg.) dallo avvenuto cambiamento. Se non si presenta denuncia è prevista una sanzione amministrativa.

Infine, gli abitanti dei Comuni che non hanno ancora adottato il nuovo sistema possono ottenere una riduzione della TARSU, quando si tratta di:

  • Abitazioni con un unico occupante;

  • Abitazioni utilizzate solo in determinati periodi dell’anno, in modo limitato o discontinuo;
  • Immobili di chi risiede all’estero per più di sei mesi all’anno;
  • Abitazioni che fanno parte di costruzioni rurali, occupate da agricoltori o imprenditori agricoli;
  • Immobili ubicati in zone dove non si fa la raccolta dei rifiuti o che sono distanti dai punti di raccolta.

In tutti questi casi è possibile ritirare presso l’ufficio tributi comunale la modulistica necessaria per chiedere l’agevolazione.In alcuni casi ed in alcuni Comuni, la richiesta di agevolazione e/o esenzione può essere presentata una volta per tutte, in altri deve essere ripresentata ogni anno.

Da notare che, per le persone anziane che vivono sole e per i nuclei familiari con minimi livelli di reddito o assistiti dai servizi sociali, l’agevolazione può diventare addirittura un’esenzione.

Anche per il pagamento della TIA, il bollettino arriverà a casa con l’importo già indicato.

Maria Cipparrone ( avvocato )

Questo articolo è stato realizzato con la collaborazione della dott.ssa Laura Trocino.