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Consigli utili in occasione delle vendite di fine stagione.



E’ arrivato anche quest’anno il momento più propizio per fare acquisti, diventa, però, necessario tenere gli occhi ben aperti, è facile, infatti, incorrere in errori.

Le indagini svolte, negli anni precedenti, da alcune associazioni dei consumatori hanno messo in evidenza, da parte dei negozianti, comportamenti sicuramente non conformi allo spirito di tali vendite.

Controllando, infatti, i prezzi a novembre e, poi, durante il periodo dei saldi, sono emersi: finti saldi, cioè ribassi applicati a prezzi in realtà più alti di quelli originari, oppure prezzi identici rispetto a quelli di novembre, o addirittura prezzi più alti di quelli originari, publicizzati come offerte.

Il legislatore nel 1999 è intervenuto per riformare l’intero settore del commercio, conferendo a Regioni e Comuni ampi poteri in materia di vendite straordinarie, di cui i saldi sono un’espressione.

In virtù di ciò, c’è, innanzitutto da dire che il periodo dei saldi può variare a seconda delle Regioni.

Se si risiede, quindi, in una regione, in cui tali vendite, non sono ancora iniziate, sarebbe utile controllare i prezzi nelle vetrine, in modo da raffrontarli con i prezzi in saldo successivi.

Gli elementi che devono caratterizzare i saldi sono:

  • l’esposizione dei prodotti in saldo, che deve essere chiara e non generare confusione con la merce venduta a prezzo intero;

  • lo sconto che deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che va esposto in ogni caso;

  • l’indicazione del periodo di inizio e fine durata dei saldi che deve essere chiaramente affisso in vetrina;

  • il cambio della merce previsto in caso di difetti non evidenti al momento dell’acquisto che fa sorgere in capo al cliente il diritto alla sostituzione o riparazione o, in caso di difetto molto grave, alla restituzione della somma pagata o ad un ulteriore riduzione del prezzo. I termini per far valere tali diritti sono di 60 giorni dal momento in cui si è scoperto il difetto e fino a 2 anni dall’acquisto;

  • le forme di pagamento della merce in saldo che può avvenire anche attraverso bancomat e/o carta di credito, non c’è, infatti, nessuna norma che lo vieti;

  • i prezzi esposti devono essere quelli praticati. Alla cassa non possono fare uno sconto inferiore rispetto a quello indicato sull’etichetta e/o sugli scaffali e, in caso di due prezzi diversi, è valido quello più evidente. Nell’ipotesi in cui alla cassa il codice a barre dà un prezzo superiore, si ha il diritto ad acquistare il capo al prezzo più basso indicato sull’etichetta;

  • la prova della merce prima dell’acquisto: in relazione a ciò non esiste una norma che vieta al negoziante di far provare gli indumenti, sia in periodi normali che in quelli dei saldi. E’ sempre una scelta del venditore che può privare il consumatore, in caso di diniego, di un elemento molto importante per la determinazione all’acquisto;

  • il controllo accurato della merce da parte del consumatore prima di pagare. Spesso, infatti, c’è un motivo del perché i capi sono rimasti in negozio e proposti in saldo e ciò può dipendere dalla presenza, per esempio, di macchie o imperfezioni;

  • lo stesso prezzo sui medesimi prodotti da parte dei negozi dello stesso circuito, in caso di franchising;

  • i reclami in merito ad eventuali scorrettezze dei commercianti, in tali periodi, possono essere presentati alla Polizia Municipale- Settore Annonario del Comune in cui si trova il negozio.

 

Maria Cipparrone (avvocato).

Questo articolo è stato realizzato con la collaborazione della dott. Laura Trocino.