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Cosa fare se l?artigiano presenta una fattura spropositata, oppure, ritarda in modo inaccettabile l?esecuzione del lavoro?


 

Con riferimento al primo quesito, in genere sorgono controversie sul compenso dovuto quando non esiste un preventivo o l’artigiano esegue prestazioni in più, rispetto a quelle concordate, senza avvertire il cliente.

In tal caso, se si ritiene che il prezzo sia ingiusto è possibile rivolgersi alle Camere di Commercio che hanno sede nei capoluoghi di provincia oppure alle associazioni di categoria dell’artigianato, come ad es. la Confcommercio o Confartigianato. In questo modo, è possibile acquisire informazioni sui costi della manodopera, dei materiali ed, a volte, sul numero di ore normalmente impiegato per svolgere un determinato lavoro.

Ovviamente, sarà necessario adattare i tariffari al caso di specie, considerando il lavoro effettivamente svolto e le difficoltà sorte nel corso dell’esecuzione. Se, dunque, il compenso richiesto dall’artigiano è sproporzionato, si consiglia di pagare una somma inferiore, lasciando al prestatore d’opera l’onere di provare di aver diritto ad una somma superiore. E’ anche possibile pagare con riserva, se il prestatore minaccia di trattenere il bene, comunicando per iscritto all’artigiano l’intenzione di rivolgersi alla Camera di Commercio o all’associazione di categoria per accertare l’ammontare esatto del compenso. In questo caso, però, se si accerta che per il lavoro sono stati pagati soldi in più, sarà difficile farsi restituire la somma pagata in esubero.


In relazione al secondo interrogativo, è necessario distinguere tre diverse ipotesi:

  • Se sia stato messo per iscritto un termine ben preciso entro il quale l’artigiano doveva eseguire il lavoro;
  • Se non sia stato fissato un termine inderogabile;
  • Se non sia stato fissato alcun termine.


Nel I° caso, alla scadenza del termine, nel caso in cui il lavoro non è stato eseguito, il rapporto tra artigiano e consumatore si risolve automaticamente. Quali sono le possibili opzioni? Una soluzione (che è da preferire) è quella di esigere comunque l’esecuzione del lavoro, anche se è scaduto il termine, dandone comunicazione all’artigiano. Un’altra soluzione è accettare il lavoro incompleto, pagando al prestatore d’opera il lavoro svolto fino a quel momento (con diritto a chiedere il risarcimento dei danni causati dal ritardo) e, poi rivolgersi ad un altro artigiano per far terminare il lavoro iniziato dal primo, addebitando a quest’ultimo la differenza di costo. Da considerare, però, che spesso, è difficile trovare un artigiano disposto a completare il lavoro di un altro, senza contare che la ricerca di un sostituto può far perdere parecchio tempo.


Nel II°caso, quando non è stato fissato un termine inderogabile e l’artigiano ritarda eccessivamente l’esecuzione del lavoro, occorre inviargli una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, in cui si fissa un termine non inferiore a 15 giorni per consentirgli di ultimare il lavoro, con l’avviso che, trascorso inutilmente tale termine, il contratto si intenderà risolto (diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c.) e si agirà legalmente per ottenere il risarcimento del danno.


Infine, se non è stato fissato alcun termine, bisogna intimare all’artigiano, mediante invio di raccomandata a/r, di concludere il lavoro entro una data ben precisa; una volta scaduto il termine, se il lavoro non è stato ancora eseguito, sarà possibile inviare anche in questo caso e, sempre per iscritto, diffida ad adempiere.

Maria Cipparrone ( avvocato )

Questo lavoro è stato svolto in collaborazione con la dott.ssa Laura Trocino