Posted on


Basta una frase del tipo: “la direzione non risponde di eventuali furti” per escludere la responsabilità degli albergatori?”


 

Nelle camere di molti Hotel è possibile trovare affisso un cartello con la scritta: “la direzione non risponde degli eventuali furti che si dovessero verificare all’interno dell’albergo”. Difronte ad una simile affermazione non bisogna lasciarsi impressionare, perché essa non ha nessun fondamento giuridico.

Infatti, il legislatore ha previsto la disciplina del deposito in albergo con gli articoli 1783 e ss. del Codice Civile.

Le predette norme prevedono la responsabilità degli albergatori in caso di deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo. Sono da considerarsi tali:

  • le cose che vi si trovano durante il tempo in cui il cliente dispone dell’alloggio;
  • le cose di cui l’albergatore o un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell’albergo che fuori dell’albergo, sia durante un periodo di tempo precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell’alloggio, sia durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell’alloggio.

La responsabilità è limitata al valore della cosa deteriorata, distrutta o sottratta sino all’equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell’alloggio.

La responsabilità è, invece, illimitata quando l’albergatore ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l’obbligo di acccettare (carte-valori, denaro contante, oggetti di valore).

La denuncia del deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose deve essere fatta senza incorrere in ritardo ingiustificato. Se si riesce a provare l’accaduto nell’immediato, la direzione dell’hotel deve subito risarcire il turista. Se ciò non è possibile, occorre inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale saranno spiegati i fatti per come accaduti.

Maria Cipparrone ( avvocato )