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Attraverso la narrazione di un processo penale, è messa in evidenza la normativa in materia, con risvolti anche in campo civilistico da parte del legislatore Europeo.


SETTORE ALIMENTARE E FRODI IN COMMERCIO. PROFILI DI NATURA PENALE E CIVILE.

Il caso proposto è quello relativo all’ipotesi di reato prevista dagli articoli 56 e 515 c.p., relativi alla “Tentata frode nell’esercizio del commercio.”

L’art. 56 c.p. disciplina il tentativo di commettere un delitto (reato), nel senso che l’autore risponde di delitto tentato, se l’azione non si compie o l’evento non si verifica. L’art. 515 c.p. disciplina la frode nell’esercizio del commercio che si realizza da parte di chi, nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. Per tale reato, è prevista la reclusione fino a due anni o la multa fino a lire quattromilioni.  

Il processo in oggetto, vede come imputato il titolare di un’azienda agricola, che, nell’esercizio della sua attività, qualche tempo prima, aveva consegnato ad un supermercato pezzi di formaggio misto, di qualità diversa da quella dichiarata, in quanto contenente latte bovino, ricadendo, pertanto, nell’ipotesi prevista dall’art. 515 c.p., poiché egli, invece, aveva dichiarato che si trattava di formaggio con latte intero, di capra e pecora.

Le indagini erano partite in seguito ad un controllo effettuato dai N.A.S., Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell’Arma dei Carabinieri, deputati a svolgere attività di vigilanza per la prevenzione e repressione delle frodi e sofisticazioni alimentari.

Testi chiave del processo, citati dall’Ufficio del Pubblico Ministero, erano due veterinari dell’ A.S.L., incaricati delle analisi sul campione di formaggio.

I dottori si soffermarono, con dovizia di particolari, sia sul tipo di analisi effettuate, sia sui risultati delle stesse, confermando già quanto da loro certificato ed inserito negli atti del processo e, cioè che si trattava di formaggio prodotto con latte bovino e, non come affermato dal suo produttore, di formaggio prodotto con latte intero di capra e pecora.

Alla chiusura della fase dibattimentale del processo ( questioni preliminari, audizione testi, produzioni documentali ecc.) la parola passò alle parti, pubblico ministero e difensore per la formulazione delle conclusioni, al termine la sentenza dei giudici. Come previsto dal codice iniziò il PM.

Attraverso lo studio del fascicolo, esiti di indagini, ispezioni, ed, in seguito all’escussione dei testi, il Pubblico Ministero era convinto della penale responsabilità dell’imputato. Lo stesso, infatti, riuscì a dimostrare non solo che la fattispecie oggetto del processo, ricadeva nell’ipotesi delittuosa dell’art. 515 c.p., cioè nella consegna intenzionale di aliud pro alio, cosa diversa da quella stabilita, ma che, a tal proposito era presente anche l’elemento psicologico che caratterizza tale reato e consistente nel dolo generico, cioè la coscienza e la volontà di consegnare cosa diversa da quella pattuita da parte dell’imputato(formaggio di latte bovino invece di latte di capra e pecora), poiché lui stesso era l’autore del formaggio. Inoltre, vi erano anche i presupposti del tentativo, configurabili, come statuito dalla Corte di Cassazione: “ogni qualvolta la situazione prospettata sia idonea a trarre in inganno l’acquirente che ha la legittima aspettativa di vedersi venduto, o servito, il prodotto reclamizzato e non altro” (Cass. Pen. Sez. VI, 08/05/1984 n. 4134).

Alla fine della sua requisitoria, pertanto, il pm formulò le sue richieste, e considerata l’incensuratezza dell’imputato, ex art. 533 c.p.p, ne chiese la condanna al pagamento di L. 2.700.000, optando per la sanzione pecuniaria, alternativa alla reclusione, previa, comunque concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 c.p., ed, inoltre la condanna alla pubblicazione della sentenza, come stabilito dall’art. 518 c.p.

Dopo il pubblico ministero, intervenne l’avvocato difensore dell’imputato che cercò di contrastare le tesi dell’accusa.

Il giudice, però, accolse le richieste della pubblica accusa e, riconosciuta la colpevolezza dell’imputato lo condannò al pagamento della multa, concedendogli il beneficio della pena sospesa e della non menzione, ordinando, contestualmente, la pubblicazione della sentenza di condanna per due settimane su un quotidiano locale.

La vicenda appena narrata, inoltre, presenta dei risvolti, molto attuali, all’interno della cultura consumeristica, con interventi da parte del legislatore europeo.

Nell’ambito, infatti, della tutela riservata ai consumatori, soggetti emergenti del mercato, rientrano sicuramente le norme relative alla trasparenza nella circolazione delle merci e alla sicurezza e qualità dei prodotti, che sono ormai determinate a livello di Unione Europea.

Importanti le Direttive CEE sui controlli ufficiali dei prodotti agroalimentari, che definiscono i prodotti da controllare e le modalità della procedura.

Obiettivo della normativa sui controlli è verificare la qualità del prodotto per tutelare la salute del consumatore e proteggerne gli interessi economici, garantendo il diritto all’informazione e la lealtà delle transazioni commerciali.

A questo proposito importante è la normativa sull’etichettatura dei prodotti, introdotta con la direttiva CEE 79/112, recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n.109/92, che regola l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità degli alimenti (composizione del prodotto, data di scadenza, metodi di conservazione e preparazione ecc.).

In Italia gli organismi responsabili del controllo ufficiale degli alimenti e bevande sono sia a livello centrale che a livello locale.

A livello centrale (lo Stato) spetta il compito normativo e le funzione di programmazione, indirizzo e coordinamento, mentre le funzioni di controllo sulle attività produttive e commerciali competono alle amministrazioni locali.

Sia a livello centrale che locale, operano i NAS, forza di polizia giudiziaria e amministrativa, già menzionati che, vigilano sulla disciplina igienica della produzione, commercializzazione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e svolgono attività di vigilanza per la prevenzione e repressione delle frodi e sofisticazioni alimentari.

Ai NAS collegato è l’Ispettorato Centrale Repressioni Frodi, preposto alla garanzia dei prodotti agroalimentari ed alla tutela dei consumatori.

Avv. Maria Cipparrone