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Ancora novità normative nel campo della tutela dei consumatori da parte del legislatore italiano che ha recepito nel nostro ordinamento giuridico, attraverso un nuovo decreto legislativo, il n.24 del 02/02/02, la direttiva comunitaria 1999/44/CE in materia di “Vendita e garanzie dei beni di consumo.

Le norme del predetto decreto si aggiungono a quelle del codice civile che disciplinano il contratto di vendita e si inseriscono, nel codice, dopo la sezione relativa alla vendita delle cose mobili.

La nuova disciplina prende in esame alcuni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. Tale disciplina si applica anche alla vendita di beni di consumo usati.

Ciò su cui viene posto l’accento e che, a ben vedere, risultano essere di importanza fondamentale per il consumatore, sono:

  • la garanzia convenzionale ulteriore, cioè l’impegno assunto da parte del venditore nei confronti del consumatore, senza costi aggiuntivi, di rimborsare il prezzo pagato, o sostituire, riparare, o comunque intervenire sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità;
  • l’obbligo di riparazione del venditore, cioè il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita, in caso di difformità.

Grava, pertanto, sul venditore, innanzitutto, l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita stipulato.

Per conformità del bene s’intende principalmente:

  1. che esso è idoneo all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
  2. che esso corrisponde alla descrizione fatta dal venditore e possiede le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
  3. che esso presenti le qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene.

Relativamente ai diritti del consumatore, risulta che il venditore è responsabile nei suoi confronti per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. In tal caso, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto. Nel caso in cui, per la natura del bene, la riparazione e la sostituzione siano impossibili, non si potrà che richiedere una congrua riduzione del prezzo. In riferimento alle altre soluzioni, la scelta spetta al consumatore, salvo che la soluzione scelta non sia eccessivamente gravosa per il venditore o comunque impossibile (per esempio un bene irriproducibile).

Altresì, le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenuto conto della natura del bene e dello scopo per cui il consumatore ha acquistato il bene. In caso contrario, il consumatore può optare tra una riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.

La responsabilità del venditore si protrae per due anni dopo la consegna del bene, ma sul consumatore grava la decadenza di due mesi dalla scoperta del difetto. Non denunciare il difetto al venditore entro tale termine comporta la perdita dei suddetti diritti. Si presume, inoltre, che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che ciò sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.

La garanzia convenzionale da parte di chi la offre deve specificare:

  • che il consumatore è titolare di tutti i diritti a cui fa riferimento la presente normativa;
  • l’oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l’estensione territoriale della garanzia, nonché il nome o la ditta o il domicilio di chi la offre.

A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile.

Inoltre, è nullo ogni patto volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, tutti i predetti diritti riconosciuti al consumatore. La nullità può essere fatta valere dal consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

In caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilità del venditore ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno.

Come risulta evidente, la normativa inerente alla tutela dei consumatori nelle transazioni online è attualmente completa, se si considerano anche le norme dettate per i c.d. contratti a distanza e per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali.

Infine, la Comunità Europea ha predisposto un formulario per i reclami da parte dei consumatori, visionabile e scaricabile dai siti delle associazioni dei consumatori.

Alla luce di ciò è legittimo considerare che dal legislatore europeo una particolare attenzione è stata riservata al consumatore comunitario che, quindi, risulta protetto e rispettato. In relazione ad Internet, ciò si traduce in una maggiore tranquillità per il consumatore internauta che può visionare svariati prodotti e poi acquistarli, con la sicurezza di essere tutelato ormai a 360°.

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