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I saldi rientrano nelle c.d. vendite straordinarie. Sotto quest’ampia dizione sono, infatti, comprese le vendite di fine stagione (più comunemente dette saldi), le vendite di liquidazione e le vendite promozionali.

Alla riforma dell’intero settore del commercio ha provveduto il decreto legislativo 114/98 (Decreto Bersani), entrato in vigore il 24/04/99, che, tra l’altro, conferisce a Regioni e Comuni ampi poteri in materia di vendite straordinarie, soprattutto in merito alle modalità, ai tempi ed alla durata delle vendite. Non tutte le Regioni, però, sono intervenute prontamente al riordino della materia.

Procediamo ad analizzare i tre settori delle vendite straordinarie.

Le vendite di fine stagione (i c.d. saldi) riguardano solo i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. Possono verificarsi solo due volte l’anno in concomitanza con la conclusione delle stagioni invernale ed estiva.

Le vendite di liquidazione invece, sono effettuate dall’esercente solo per la cessazione dell’attività commerciale, la cessione dell’azienda, il trasferimento dell’azienda in altro locale o la trasformazione o rinnovo e possono essere effettuate in qualunque momento dell’anno, previa comunicazione al Comune dei dati e degli elementi comprovanti i fatti.

Le vendite promozionali, infine, sono effettuate per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato.

Per non andare incontro ad inconvenienti, è utile che i consumatori facciano attenzione ad alcuni elementi che, di solito, devono caratterizzare i saldi o vendite di fine stagione e, che, qui di seguito sono elencati.

L’esposizione dei prodotti in saldo deve essere chiara e non generare confusione con la merce venduta a prezzo intero.

Lo sconto deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che va esposto in ogni caso.

In vetrina deve essere chiaramente affisso il periodo di inizio e di fine durata dei saldi.

Il cambio della merce è consentito qualora essa presenti vizi o difetti non conosciuti dal compratore al momento dell’acquisto, né dichiarati dal commerciante. In ogni caso il cambio deve essere effettuato entro 8 giorni dall’acquisto, presentando lo scontrino fiscale che comprovi l’avvenuto acquisto in quel punto vendita. Se non è possibile il cambio della merce difettosa per termine delle scorte o (nel caso di abbigliamento) per assenza della taglia desiderata, si ha diritto alla restituzione della somma sborsata.

Relativamente alle forme di pagamento della merce acquistata in saldo, nessuna norma vieta durante i saldi l’accetazione di bancomat o carte di credito.

Per quanto riguarda i negozi in franchising, tutti i negozi del circuito devono applicare lo stesso prezzo sui medesimi prodotti.

E’ buona regola (ma non sempre è attuabile) verificare sempre i prezzi dei singoli prodotti prima della stagione dei saldi: solo in tal modo si saprà con certezza se il saldo è reale o il prezzo è stato “gonfiato”.

Se terminano le scorte durante i saldi, il commerciante deve darne preavviso alla clientela.

I reclami in merito ad eventuali scorrettezze dei commercianti, nel periodo dei saldi, possono essere presentati alla Polizia Municipale – Settore Annonario del Comune in cui si trova il punto vendita oggetto del contendere, che è l’organo a cui è affidata la vigilanza sulla normativa.

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