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L’amministratore di condominio è tenuto a provvedere alla opere di riparazione delle parti comuni dello stabile. Quindi, in linea generale, ogni evento dannoso conseguente ad un mancato tempestivo intervento di riparazione è ascrivibile all’amministratore, il quale può addirittura incorrere in responsabilità penale in alcuni casi, come ad esempio quando qualcuno abbia subito danni alla persona a causa della mancata riparazione di un gradino della scala condominiale (o di una ringhiera, di vetri, ecc.).


 

 

La minaccia di crollo dell’edificio è fonte di responsabilità per l’amministratore.

 

L’amministratore di condominio è tenuto a provvedere alla opere di riparazione delle parti comuni dello stabile. Quindi, in linea generale, ogni evento dannoso conseguente ad un mancato tempestivo intervento di riparazione è ascrivibile all’amministratore, il quale può addirittura incorrere in responsabilità penale in alcuni casi, come ad esempio quando qualcuno abbia subito danni alla persona a causa della mancata riparazione di un gradino della scala condominiale (o di una ringhiera, di vetri, ecc.).

In particolare sull’amministratore incombe l’obbligo di provvedere alle opere necessarie per evitare il pericolo di rovina dell’edificio (art.677 cod.pen.).

Per ‘rovina’ si intende il crollo, anche parziale, dell’edificio, che può riguardare l’intonaco, il cornicione, un balcone, una finestra, un muro.

Peraltro, l’amministratore che omette di eseguire i lavori occorrenti per eliminare il pericolo di rovina è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da £.300.000 a £.1.800.000 (art.677 c.p. come modificato dall’art.52 comma 1 lett. a d.ls.30 dicembre 1999 n.507), mentre, secondo la formulazione originaria dell’art.677 c.p., incorreva in un illecito penale (contravvenzione).

Considerato l’obbligo dell’amministratore di attivarsi per l’eliminazione di situazioni di pericolo di rovina, fino a che punto egli deve adoperarsi per non essere ritenuto responsabile?

Senza dubbio, se il lavoro è urgente e richiede una spesa contenuta, l’amministratore deve farlo eseguire e poi riferirne alla prima assemblea condominiale (art.1135 c.c.). Ma, se si tratta di opere costose, è da ritenere sufficiente che l’amministratore provveda subito ai rimedi di emergenza (ad es. demolizione di intonaco o cornicione pericolanti) e convochi immediatamente l’assemblea perché deliberi sui lavori da realizzare e metta a disposizione il denaro occorrente. In tale ultima ipotesi, se non è possibile eseguire i lavori per rifiuto dell’assemblea dei condomini o comunque per mancanza della somma necessaria, secondo la giurisprudenza, l’amministratore non può essere considerato responsabile (sentenza Cassazione penale 9.3.1959, Sez.I; sent. Cass.pen. 7.8.1996, Sez.I).

Erminia Acri

Avvocato

 

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