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Quali mezzi di tutela sono previsti dal legislatore per i casi in cui il coniuge separato sia inadempiente all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento per i figli?

Si è rivolta alla nostra associazione (Neutrergon ONLUS – Movimento per la tutela dei diritti umani) G.M., separata con tre figli in età minore, lamentando il fatto che l’ex marito si rifiuta di versare l’assegno per il mantenimento dei figli affidati alla madre, determinato di comune accordo in sede di separazione consensuale, e chiedendoci se l’ordinamento giuridico prevede mezzi di tutela in situazioni del genere.

Invero, nella separazione consensuale, quando i coniugi fissano d’accordo l’ammontare dell’assegno spettante al coniuge non affidatario per contribuire al mantenimento dei figli, e l’accordo viene omologato dal Tribunale, gli effetti che derivano dall’omologazione sono gli stessi che nascono dalla sentenza di separazione giudiziale.

Pertanto, se il coniuge obbligato a corrispondere l’assegno di mantenimento per i figli sia inadempiente, l’altro coniuge può agire per ottenere dal giudice un provvedimento di sequestro dei beni dell’obbligato, oppure, se vi sono terzi che versano periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato, un provvedimento che ordini al terzo di versargli direttamente l’assegno di mantenimento (art.156 cod. civ.). Inoltre, come la giurisprudenza ha affermato in più occasioni, la separazione consensuale omologata può essere utilizzata per iscrivere ipoteca sui beni del coniuge debitore (art.2818 cod. civ.).

E’ utile, infine, tenere presente che le stesse misure previste per l’inadempienza all’obbligo di versare l’assegno di mantenimento per i figli possono essere usate quando il coniuge separato non provveda a versare l’assegno stabilito in sede di separazione per il mantenimento dell’altro coniuge.

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