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“Egr. avvocato, ho avuto il riconoscimento di una malattia professionale (ernie discali lombari) diversi anni fa. I disturbi sono peggiorati. Posso chiedere l’aggravamento all’INAIL anche se non lavoro più da circa 8 anni?”

La revisione per aggravamento dei postumi nelle malattie professionali già riconosciute dall’INAIL può essere richiesta entro 15 anni dalla denuncia se l’indennizzo originario è in capitale, oppure anche oltre tali limiti per le sole malattie neoplastiche, infettive e parassitarie ai fini della rendita, con cadenze quinquennali dalle precedenti istanze, con possibilità di chiedere la liquidazione in rendita, qualora la menomazione raggiunga la soglia per la rendita o l’adeguamento dell’indennizzo in capitale se la menomazione resta sotto soglia per la rendita ma è aumentata rispetto al precedente riconoscimento (artt. 83 e 137 DPR 1124/1965).

Il fatto di non lavorare più da anni non impedisce la richiesta di aggravamento: conta rispettare i termini revisionali e provare l’aumento dei postumi e il nesso con la tecnopatia già indennizzata.

In caso di esito positivo, l’effetto economico sarà l’adeguamento dell’indennizzo in capitale o la costituzione/variazione della rendita in base al nuovo grado di menomazione accertato. 

La revisione può essere attivata a domanda dell’interessato o d’ufficio dall’INAIL nei termini revisionali di 15 anni per malattia professionale; sono chiarite in giurisprudenza le regole sulla natura dei termini e sulla decorrenza, inclusa l’ammissibilità della domanda oltre il quindicennio se l’aggravamento è avvenuto entro quel termine e nel rispetto della prescrizione.

È necessario documentare, con idonea certificazione medico‑legale, l’incremento dei postumi (peggioramento) rispetto alla precedente valutazione e la riconducibilità causale dell’aggravamento all’evento tecnopatico già indennizzato, poiché l’aumento deve derivare dall’originaria malattia professionale ai fini della revisione (Corte cost., 12 gennaio 1995, n. 17; art. 83 DPR 1124/1965). 

L’istanza di aggravamento si propone all’INAIL con allegazione del certificato medico aggiornato e della documentazione sanitaria utile a provare il peggioramento, attivando la procedura amministrativa. In caso di rigetto della domanda o di inerzia oltre i prescritti termini, l’interessato può proporre opposizione amministrativa e quindi, se l’esito è infruttuoso, agire davanti all’autorità giudiziaria.

Erminia Acri-Avvocato

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