“Io abito con la mia famiglia in un appartamento di proprietà dei genitori di mia moglie, i quali, pur avendo promesso, da tempo, di intestarla alla figlia, di recente hanno cambiato idea, per motivi che non conosco. Mia moglie può pretendere che sia rispettata la promessa di donazione di questa casa?”
La promessa di donazione non è vincolante legalmente, neppure se fatta in forma scritta, perché trattasi di un atto spontaneo, a differenza del preliminare di compravendita, che, invece, obbliga i contraenti a fare un secondo contratto per trasferire la proprietà dell’immobile, sicchè, ove il venditore dovesse cambiare idea, il compratore potrebbe agire in giudizio per ottenere una sentenza che avrebbe gli stessi effetti del contratto non concluso.
Pertanto, non è possibile alcuna azione nei confronti di chi abbia promesso di donare un immobile e, successivamente, abbia cambiato idea.
Erminia Acri – Avvocato
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
https://www.lastradaweb.it/erminia-acri/