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Chi abbia la sventura di cadere a causa di avvallamenti o deformazioni del manto stradale può chiedere al Comune il risarcimento dei danni?

Non è infrequente, purtroppo, il verificarsi di infortuni a causa delle pessime condizioni in cui versano, talvolta, le strade ed i marciapiedi dei nostri Comuni.

Ci si chiede, pertanto, se il Comune possa essere ritenuto responsabile del danno subito dal malcapitato.

In effetti, secondo il disposto dell’art.2051 c.c., ognuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Ciò vuol dire che la legge prevede una ‘presunzione’ di responsabilità a carico di chi abbia in custodia la cosa da cui è derivato il danno, ossia che il soggetto che ha in custodia la cosa ha l’obbligo di vigilare in modo che essa non arrechi danni ad altri.

Il danneggiato, perciò, deve solo provare il ‘nesso di causalità’ tra la cosa e il danno, ossia che il danno è stato cagionato da quel determinato bene, in quanto la responsabilità di chi abbia il bene in custodia sorge per effetto della mancata vigilanza sul bene stesso. Ecco perché si dice che grava una “presunzione di colpa” sul custode, il quale può vincerla soltanto provando che l’evento dannoso è derivato da caso fortuito.

La giurisprudenza tradizionalmente ha escluso l’applicabilità di questa norma nei confronti della Pubblica amministrazione per i danni causati dai beni ad essa appartenenti.

In particolare, per i beni appartenenti al demanio stradale, si è affermato che, essendo su di essi esercitato un uso diretto da parte dei cittadini e data l’estensione dei beni stessi, diventa impossibile un controllo idoneo ad impedire l’insorgenza di cause di pericolo per terzi.

Secondo quest’indirizzo, l’amministrazione sarebbe responsabile, in base all’art.2043 c.c. -norma che prevede l’obbligo di risarcire il danno a carico di chiunque abbia provocato ad altri un danno ingiusto, quando il danno sia stato cagionato da cattiva manutenzione della strada ed il danneggiato dimostri che l’evento dannoso è stato causato da un’insidia (o trabocchetto), ossia da una situazione di fatto che costituisca “un pericolo occulto”.

Tuttavia, la Corte Costituzionale, con sentenza del 10.5.99 n. 156, ha affermato che è corretto sostenere l’inapplicabilità dell’art. 2051 c.c. per i beni in relazione ai quali la Pubblica amministrazione non ha la possibilità di esercitare un controllo idoneo ad impedire l’insorgenza di situazioni pericolose per terzi, ma che, comunque, la stessa norma può trovare applicazione ove un efficace controllo sia concretamente possibile, e che spetta al giudice accertare caso per caso tale circostanza.

Alla luce di questa sentenza della Corte Costituzionale, la Cassazione si è orientata nel senso di ritenere ammissibile l’applicabilità dell’art.2051 c.c. alla Pubblica Amministrazione, anche con riferimento ai beni demaniali, nei casi in cui il luogo in cui si era verificato il danno fosse di un’estensione tale da rendere possibile un effettivo controllo da parte della stessa. E ciò anche per quanto riguarda il demanio stradale. In particolare, la Cassazione ha affermato che il Comune, per la proprietà pubblica sulle strade poste all’interno dell’abitato, è tenuto non solo alla manutenzione, ma anche alla custodia, con conseguente applicabilità ad esso della presunzione di responsabilità stabilita dall’art. 2051 c.c. (v. Cass. n.15383/2006, n.7937/2012).

Altresì, la Cassazione ha affermato l’operatività dell’art. 2051 c.c. nei confronti del Comune e riguardo alle strade poste all’interno dell’abitato, quando lo stesso abbia omesso di vigilare al fine di impedire che i soggetti incaricati di eseguire lavori sulle strade in questione li svolgessero in modo da provocare danni a terzi, soprattutto dove non ci fossero cartelli o altre idonee segnalazioni che richiamassero l’attenzione del cittadino su possibili situazioni pericolose (Cass. n. 4673/96; n. 2963/99).

Pertanto, secondo l’orientamento della Corte di Cassazione, dei danni che si verifichino in capo ai cittadini a causa di eventuali buche, sconnessioni, avvallamenti, della sede stradale, è responsabile il Comune proprietario della strada, per non aver esercitato un adeguato controllo al fine di impedire che si creassero situazioni di pericolo per gli utenti, qualora avesse, in concreto, la possibilità di esercitarlo. Invece, in mancanza della concreta possibilità di controllo, il Comune è responsabile, come detto sopra, in base all’art.2043 c.c., qualora il danno sia stato cagionato da cattiva manutenzione della strada ed il danneggiato provi che l’evento dannoso è stato causato da un’insidia (o trabocchetto).

E’ esclusa, invece, la responsabilità del Comune quando l’evento si sia verificato esclusivamente per comportamento imprudente del danneggiato (Cass. Ordinanza n. 25460/2020).

Erminia Acri-Avvocato