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Approfondiamoci su una figura “chiave”, ad elevato coinvolgimento manageriale



 

Questa sezione, inquadrando il condominio come una microsocietà soggetta alle regole comportamentali relative ai rapporti interpersonali, pone l’accento sui condizionamenti che il livello maturativo del “singolo” determina nell’andamento della collettività.

Si analizzano le norme che regolano il funzionamento del condominio, alla “luce” delle conoscenze psicologiche che stanno alla base di qualunque gruppo ed organizzazione sociale.

Esperti risponderanno ai vostri quesiti, inviati all’indirizzo E mail erminia.acri@lastradaweb.it


Buona lettura



La nomina dell’amministratore.

La nomina dell’amministratore è obbligatoria quando il numero dei condomini è maggiore di quattro; è facoltativa se il numero è uguale o minore di quattro. L’amministratore è nominato dall’assemblea condominiale. Perché la nomina sia valida, occorre un numero di voti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio e contemporaneamente la maggioranza dei condomini intervenuti all’assemblea, sia per la prima che per la seconda convocazione. Se l’assemblea non provvede, su ricorso di uno o più condomini, la nomina è fatta dall’autorità giudiziaria. L’amministratore dura in carica un anno.

Chi può essere nominato amministratore.

Chiunque può fare l’amministratore di condominio, sia un condomino che una persona esterna al condominio, salvo limiti previsti dal regolamento di condominio. Non sono richiesti particolari titoli di studio.

Il compenso dell’amministratore.


L’amministratore ha diritto ad un corrispettivo per l’attività di gestione svolta. L’aspirante amministratore propone il suo compenso all’assemblea, che può accettarlo o meno. Il compenso spetta fino alla successione, nella carica, del nuovo amministratore e perciò, anche quando il mandato è già scaduto.


Revoca.


L’assemblea può revocare l’amministratore in qualsiasi momento e non è richiesta la sussistenza di una giusta causa. Inoltre, l’amministratore, su ricorso di ciascun condomino, può essere revocato dall’autorità giudiziaria, nei seguenti casi:

  • se per due anni non ha reso il conto della sua gestione;
  • se esistono fondati sospetti di gravi irregolarità;
  • se non ha provveduto a convocare l’assemblea per informarla di citazioni e provvedimenti che abbiano un contenuto che esula dalle sue attribuzioni.


I compiti dell’amministratore.

L’amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti al condominio e può agire in giudizio sia contro i condomini, sia contro i terzi, nei limiti delle sue attribuzioni. Può, inoltre, essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio.

I compiti dell’amministratore sono:

  • eseguire le deliberazioni dell’assemblea dei condomini;
  • curare l’osservanza del regolamento di condominio e farlo rispettare da tutti i condomini;
  • disciplinare l’uso delle cose comuni;
  • riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni;
  • compiere gli atti conservativi dei diritti relativi alle parti comuni dell’edificio;
  • rendere il conto della sua gestione alla fine di ogni anno.

VALUTAZIONI PSICOLOGICHE


Dal momento che, quando tre o più persone interagiscono, troveremo sempre un leader ed uno o più gregari, è indispensabile che l’amministratore abbia imparato i requisiti necessari per riuscire a guidare il gruppo con autorevolezza. Il lavoro di chi gestisce, su delega, le cose del condominio viene influenzato, essenzialmente, dai seguenti fattori:

  • Personalità stabile e solida, in grado di determinare coerenza e sicurezza;
  • Problematiche ricevute in eredità dal precedente amministratore;
  • Dimensione e complessità del “gruppo”, in funzione di permalosità, suscettibilità, diffidenza, conciliazione e flessibilità;
  • Difficoltà nel raccordare le opinioni di tutti verso il conseguimento di un fine comune;
  • Presenza di membri motivati ad acquisire la leadership, ponendosi come alternativa eleggibile;
  • Etc.

Le funzioni dell’amministratore, in qualità di leader sono, in sostanza, quelle di un Executive Manager:

  • Coordinatore delle attività condominiali;
  • Programmatore per le decisioni su modi e mezzi per raggiungere gli scopi prefissati;
  • Esecutore delle direttive assembleari;
  • Autorevole esperto del settore, in grado di attivarsi in tempi brevi per rispondere alle richieste ed agli imprevisti condominiali, con competenze tecniche adeguate, disponibile ad assumersi le responsabilità conseguenti;
  • Figura simbolo, delegato a rappresentare e tutelare la volontà della maggioranza dei condomini all’esterno ed all’interno del condominio stesso, nella gestione della cosa comune.
  • Mediatore di conflitti “interni”.
  • Elemento diplomatico e correttamente oppositivo nei casi in cui si cerchi di trasformarlo in capro espiatorio, da condomini delusi.

Vista la complessità e la delicatezza dei compiti assegnatigli, il moderno amministratore di condominio ha necessità di acquisire conoscenze specifiche di settore, attraverso la frequentazione di opportuni training formativi.


E. A. – Avvocato, Counselor


G. M. – Medico Psicoterapeuta