Posted on

Ahi, ahi, ahi! Chi è il più bravo del Reame?


Counseling News

Un paio di settimane fa, ho ricevuto da un collega, Pedagogista e Counselor (di cui ometto il nome perché non ho chiesto l’autorizzazione) che ringrazio, una comunicazione che riporto, in sintesi:


“Colgo lo spunto dal lavoro che stiamo portando avanti riguardante la ricerca sulla Libera Università del Counseling per segnalarvi questo sito http://www.iacc.it/ . E’ una sedicente agenzia italiana per la certificazione dei counselor. Il presidente si presenta come il certificatore italiano, a capo di un’agenzia costituita secondo le norme UNI per la certificazione delle competenze dei counselor”.


Spinto dalla curiosità, sono andato a rendermi conto di cosa si stesse, effettivamente parlando.

I contenuti salienti, almeno per ciò che concerne la presentazione sono evidenziati nella seguente dicitura:


IACC – Agenzia Italiana di Certificazione dei Counselor (Italian Agency for Certification of Counselor) è un ente di certificazione dei counselor di parte terza esso stesso in fase di certificazione secondo la normativa ISO/IEC 17024 (certificazione delle persone). Gestisce il sistema di certificazione delle competenze dei counselor in stretta collaborazione con FAC (Federazione Associazioni di Certificazione www.federazionefac.it ) e NBCC (National Board of Certified Counselor www.nbcc.org ) con cui ha sottoscritto precisi accordi (vedi).


  • L’accordo con FAC (ente accreditato presso ACCREDIA) ci permette di certificare la corrispondenza con il sistema di Normazione Volontaria UNI (attualmente in fase di sviluppo).
  • L’accordo con NBCC ci permette inoltre di certificare la corrispondenza con gli standard di qualità ed etica professionale vigenti nel sistema statunitense (per cui si rimanda al sito www.nbcc.og.). Vedi la storia del progetto Nbcc Italia.”


Il sito è immediato nella consultazione, fin troppo elementare (è specificato che è una versione provvisoria… ma questo stride con la mission perché, per chi professa di essere l’equivalente della Ferrari per le auto, non è buona cosa iniziare in maniera approssimativa). Fra gli obiettivi dello Statuto, ci sono quelli di realizzare e certificare una figura professionale rispondenti a requisiti UNI – EN – ISO, occuparsi di spiegare ai Ministeri competenti come realizzare una normativa sul counseling e, fra l’altro, contribuire allo sviluppo di un mercato del lavoro del counseling su scala internazionale (anche se non si spiega come).

Perfetto. Quasi quasi mi iscrivo. Forse ho i requisiti per essere preso in considerazione.

Qualcuno, però, mi fa notare che questa associazione, ha rapporti con la Libera Università Popolare del Counseling. E qui cominciano i problemi

Il decreto legge n.580 del 1° ottobre 1973, convertito nella legge n.766/1973, nell’articolo 10 afferma che “le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto di istruzione universitaria, possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge”, così vietando l’uso della denominazione “Università” ad istituti che non abbiano ricevuto tale qualifica dallo Stato.


Parimenti i titoli di studio universitari e le qualifiche accademiche sono soltanto quelli previsti per legge (soprattutto nella legge n.262/58 e successive modifiche ed integrazioni).

Da ciò consegue l’illegalità di quegli enti o associazioni che inseriscono nel proprio nome il termine di “Università”, ad es. “Libera Università ” o “Università popolari”.

Tuttavia, il diritto di usare la denominazione “Università” è stato riconosciuto alla Confederazione Nazionale delle Università Popolari Italiane (CNUPI), per sé e per le proprie associate, in virtù del riconoscimento di personalità giuridica che la CNUPI ha ottenuto con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 21 maggio 1991 – G.U. 203 del 30 agosto 1991, in considerazione del ruolo e del rilievo storico della antiche Università Popolari che hanno dato origine alla stessa CNUPI.

La CNUPI e le università popolari associate perseguono gli scopi di:

  • offrire ai cittadini di tutte le età un servizio di crescita culturale svolgendo corsi relativi ai più diversi argomenti;
  • curare l’aggiornamento di chi esercita un’attività;
  • agevolare la formazione e la preparazione specialistica di chi intende inserirsi e qualificarsi nel mondo del lavoro.

Le Università Popolari, a differenza delle Università di Stato e di quelle dallo Stato riconosciute, non rilasciano titoli accademici, né i loro attestati hanno valore di titolo di studio.

E’ associata CNUPI l’Università Popolare ASPIC, fondata nel 2003, che ha per scopo lo studio, la ricerca, la promozione e la diffusione del Counseling. Non risulta tra le associate, almeno da accertamento sul sito della CNUPI e della stessa LUC, la LIBERA UNIVERSITA’ POPOLARE DEGLI STUDI E RICERCHE SUL COUNSELING”-“LUC”, che, pertanto, illegittimamente usa nella propria denominazione il termine “Università”.


L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO ha adottato numerosi provvedimenti contro istituti che operano nel settore dell’istruzione per pubblicità ingannevole, in particolare per l’uso, nella propria denominazione, di termini quali “università” e “politecnico”, senza riconoscimento statale, oppure per l’impiego di termini quali “laurea” o “master universitario” per definire i titoli rilasciati.


Quindi, la conclusione dell’uomo della strada sarà la seguente: o tali associazioni (IACC e LUC) lavorano in contraddizione con alcuni aspetti che la legge prevede, oppure hanno creato degli standard contro cui la legge nazionale deve soccombere.

A dire il vero, sono molte le associazioni che, in modo o nell’altro, si propongono di rischiarare la penombra che affligge la via del counseling, senza affrontare adeguatamente (sempre secondo una valutazione personale, ovviamente) due aspetti:

  • Cos’è il counseling e come potrei spiegarlo a chiunque;
  • Come lo si può rendere spendibile, nel mondo del lavoro.


Per quanto riguarda il primo punto, una delle definizioni più accettabili è la seguente:



Il counseling è anche definito come “un’azione di sostegno terapeutico nella decisione, allo scopo di creare le condizioni per un’autonomia decisionale, attraverso la considerazione dei fattori coscienti, come gli interessi, i gusti, le aspirazioni economiche, il prestigio sociale, e le inclinazioni profonde e inconsce che rinviano ai bisogni affettivi di fondo e ai meccanismi di adattamento che sono alla base delle dinamiche personali e del modo di esistere dell’individuo. Scopo del counseling è quello di consentire all’individuo una visione realistica di sé e dell’ambiente sociale in cui si trova ad operare, in modo da poter meglio affrontare le scelte importanti relative alla propria vita e alla gestione dei rapporti interpersonali” (Dizionario di Psicologia, a cura di Umberto Galimberti).



Ma come lo spieghiamo a chi, per esempio, attraversa un momento di sconforto per disagio relativo a precariato sociale/ esistenziale?

Non sarebbe meglio dire che il counselor decide di svolgere tale professione per contribuire al sollievo dal dolore sociale e per la ricerca di una realizzazione sul piano affettivo, scolastico e professionale?

Forse, così, sarebbe comprensibile anche alla famosa “casalinga di Voghera” che si tira in ballo ogni qual volta si voglia indicare qualcuno un po’ “duro” di comprendonio.

E, per quanto riguarda gli ambiti lavorativi… ci si dà un gran da fare per spiegare cosa il counselor “non” può fare, per evitare di invadere gli ambiti della psicologia e della psicoterapia. Ma, esattamente, questo “povero Cristo”, che può fare?

Proviamo ad incrociare i dati che provengono dalla riflessione che consegue dall’analisi della definizione di counseling, abbinata alle difficoltà che il sociale ci pone. Ecco delle possibili risposte, per ciò che riguarda gli ambiti operativi:


Career Counseling:


  • Aiutare le aziende nella gestione dei cambiamenti organizzativi (piani strategici, ricerca e sviluppo, razionalizzazione e organizzazione sostenibili
  • Ridurre i tempi di ricollocazione della persona, supportandola con successo nella ricerca di nuove opportunità professionali (attitudini a confronto con le esigenze del sociale, elaborazione curricula, aggiornamento su offerte di lavoro, business plan)

Counseling scolastico:


  • Motivazione allo studio
  • Integrazione operativa scuola / lavoro finalizzata all’obiettivo realizzazione
  • Riduzione “dispersione” scolastica
  • Adattamento alle regole sociali
  • Etc.

Sollievo dal dolore sociale:


  • Colloqui peer to peer
  • Counseling domiciliare
  • Counseling da strada (City angels)
  • Etc.


In ambito medico

(Maggiore empatia nel rapporto col paziente al momento della diagnosi, della prognosi e della terapia, etc.)

In ambito giurisprudenziale (spiegazione fornita dal Presidente emerito del Tribunale di Cosenza, dott. Carmelo Copani)

(Separazioni, affido familiare, IVG per minorenni / maggiorenni, dipendenze, conciliazione, TSO, donazioni d’organi, medicina e psicologia del lavoro, etc.)

Nella sentenza penale del Tribunale di Lucca n.619/2010, diventata definitiva, che ha assolto due counselor accusati di aver esercitato abusivamente presso un centro con sede in Lucca la professione di “medico psicologo” senza averne l’abilitazione, si afferma, tra l’altro, che “..le deposizioni dei consulenti tecnici hanno evidenziato quali e quanti mutamenti e progressi le scienze umane abbiano avuto negli ultimi decenni, sia rispetto all’esponenziale aumento di domanda da parte degli utenti, sia rispetto alla molteplicità delle discipline e della consequenziale offerta da parte degli operatori specializzati. Ecco allora che è stata descritta la nuova figura del “counselor” che, sinteticamente, non può certo considerarsi alla stregua di uno psicologo, ma che lavora, del tutto legittimamente e necessariamente, per la progressiva estensione della salute individuale non più riducibile all’assenza di malattia, ma comprensiva di una nozione molto più ampia di benessere psico-fisico che si può riassumere nel concetto di “migliore qualità della vita”.



In conclusione voglio rivolgere due inviti, uno ai counselor (in formazione e già diplomati) e un altro ai possibili utenti.

Cominciamo da questi ultimi.

“Domandatevi se c’è qualcosa che potreste fare per dare un maggior senso alla vostra vita (anche in assenza di disturbi). Se non riuscite a rispondervi, provate a chiedere in giro, confrontandovi con diverse figure professionali. A chi vi soddisfa di più, chiedete se, per caso, non sia anche, un Counselor. Dovrebbe potervi rispondere affermativamente”.

E adesso andiamo ai professionisti.

“Qualunque sia stata la scuola in cui vi siete formati (o in cui state ancora studiando), verificate se sia in grado di rispondere, in maniera breve, chiara e semplice a tre domande: cos’è, esattamente il counselor? In che ambiti, precisamente, può lavorare? Cosa, l’istituto, sta facendo per voi (visto che quella del counselor è una professione non riconosciuta, anche se legale), al fine di facilitarvi nell’ingresso al mondo del lavoro? Se le risposte saranno esaustive, allora vi trovate nel posto giusto, al momento giusto. Se, invece, saranno evasive, allora, probabilmente, l’ambiente in cui state spendendo il vostro tempo e i vostri soldi è un duplicato di altre associazioni, che si perdono nella selva delle piccole inutilità, buone ad apparire ma non a concretizzare”.


Buon lavoro a tutti!



P.S. a quelli che obietteranno che sono membro del Direttivo della Federazione delle Associazioni di Psicoterapia (e di Counseling) – FAIP e che, quindi, posso avere interessi di parte, rispondo che anche FAIP può e “deve” fare meglio. Un bel po’, meglio.



 

G. M. – Medico Psicoterapeuta / Counselor – Presidente Neverland (Scarl – No Profit – ONLUS)