Posted on

Novità, dopo l’approvazione della nuova legge.


Al finanziamento, oramai, si ricorre per acquistare qualsiasi bene, l’auto, il computer, i mobili, il telefonino ma anche le vacanze e il conto dal dentista. Il pagamento con comode rate mensili da l’idea di avere maggiori capacità finanziarie e di poter comprare tutto senza rinunciare a niente. Spendere poco ogni volta e avere tutto, questa è la filosofia del credito al consumo, anche se sempre più spesso ci si ricorre per necessità poiché rappresenta l’unico modo per affrontare le spese.


Ma cos’è il credito al consumo? E’ un contratto disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia che si concretizza in una concessione di un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica, che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (definizione di consumatore).

Si tratta di un’operazione di prestito attraverso la quale il consumatore ottiene dei finanziamenti rateali finalizzati all’acquisto di beni o servizi o per prestiti personali. I finanziamenti sono di importo determinato e con un piano di rimborso definito, con rate concordate al momento della sottoscrizione del contratto, se il tasso d’interesse pattuito è fisso.

Nel giugno scorso, a seguito dell’entrata in vigore della nuova legge sul credito al consumo che si applica ai finanziamenti fino a 75000,00 euro, è stata recepita una direttiva europea in materia ed è stato introdotto “l’Ebic”, il modulo europeo per le informazioni sul credito che contiene costi, spese e tutti i diritti di chi chiede un prestito finalizzato. A tutt’oggi, però, le nuove regole che impongono l’obbligo della consegna del contratto e dell’Ebic prima dell’erogazione del finanziamento sono stato di fatto ignorate dalle finanziarie.

Il modulo “Ebic” ha lo scopo di costringere le finanziarie ad una maggiore trasparenza sui costi e sull’informativa precontrattuale. A seguito di ciò, le pubblicità non possono nascondere il vero costo del prestito a caratteri minuscoli a piè pagina e, devono, pertanto, riportare il TAEG, la durata, l’importo del credito e la rata e l’importo totale dovuto, comprensivo di spese e interessi in forma chiara e con una grafica ben evidenziata.

Le altre forme di credito al consumo sono costituite dal:

  • credito rotativo (revolving credit) in cui il consumatore usufruisce del finanziamento mediante una somma, a sua disposizione, che potrà utilizzare con una carta di credito( appunto carta revolving) presso negozi convenzionati oppure rivolgendosi direttamente alla banca o alla società finanziaria. In tal caso il piano di rimborso è libero, con la previsione di una rata minima mensile. Le carte revolving sono convenienti solo per chi le emette, perché il tasso d’interesse medio è del 17% ma può arrivare anche al 25%. Attenzione, però che all’insaputa del consumatore questo tipo di carte possono essere affibbiate con una firma in più sul contratto. Si tratta di una pratica commerciale scorretta, denominata “pushing“. La Bankitalia, che ha più volte ammonito le finanziarie per tale pratica, stabilisce che per questo tipo di carte è necessario un intermediario finanziario o un mediatore creditizio vero e proprio. Pertanto, le carte di credito revolving non possono essere rilasciate dai negozi. Inoltre, sempre per una maggiore trasparenza e tutela del consumatore, si è stabilito che per ogni contratto scritto da stipulare con il consumatore per ogni prodotto offerto, quest’ultimo dovrà firmare documenti separati, in modo che è consapevole di ciò che sta firmando e non gli viene fraudolentemente carpito il consenso.
  • Cessione del quinto dello stipendio che è una modalità di pagamento a rate che consente anche a chi è protestato di destinare il 20% del proprio stipendio a pagamenti rateali per un periodo che va dai 2 ai 20 anni.
  • Scoperto di conto corrente.

Il credito al consumo può essere concesso:


  1. dalle banche;
  2. dagli intermediari finanziari, iscritti negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del T.U.;
  3. dai commercianti solo nella forma della dilazione del pagamento del prezzo.

Il contratto deve essere stipulato in forma scritta, a pena di nullità, presso lo sportello della banca o della società finanziaria che concede il prestito, o presso il punto vendita cui ci si rivolge per l’acquisto, consegnando in tutti i casi una copia al consumatore.

Per calcolare quanto costerà il finanziamento è necessario individuare il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale), che indica il costo totale del credito a carico del consumatore e che ricomprende le spese, le commissioni e le eventuali assicurazioni obbligatorie. Il criterio per il calcolo è stabilito dal CICR (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio). Il nuovo TAEG comprende anche i costi di utilizzo delle carte di credito o di altri mezzi di pagamento. Da considerare che il TAEG è pari allo zero solo se la finanziaria pone a suo carico l’imposta di bollo prevista dalla legge. Dal TAEG va distinto il TAN (tasso interesse annuo nominale). I tassi applicati ed ogni altra condizione economica da parte di chi eroga il finanziamento devono essere obbligatoriamente pubblicizzati mediante avvisi affissi sulle pareti dei locali di loro pertinenza o con volantini a disposizione dei consumatori.

Il consumatore deve accertare che nel contratto siano indicati chiaramente i seguenti elementi:

  • il nome della banca o della società finanziaria che eroga il prestito (in quest’ultimo caso accertandosi che sia autorizzata attraverso l’iscrizione in un apposito albo da controllare sul sito www.uic.it);
  • i dati del consumatore;
  • l’ammontare e le modalità del finanziamento;
  • il numero, l’importo e la scadenza delle rate di rimborso;
  • TAN E TAEG (confrontando quest’ultimo con i dati della Banca d’Italia sul sito www.bancaditalia.it per verificare se supera la soglia del tasso d’usura fissata ogni tre mesi dalla Banca d’Italia, in caso affermativo e se si è già sottoscritto il contratto bisognerà rivolgersi al giudice perché lo dichiari nullo);
  • le eventuali garanzie richieste;
  • gli eventuali oneri a carico del consumatore esclusi dal calcolo del TAEG;
  • le modalità di recesso dal contratto.

Se il contratto è firmato contestualmente dalle parti i suoi effetti sono immediati nei loro confronti. Il consumatore può esercitare, entro un termine stabilito (14 gg), senza alcuna penalità a suo carico e senza spese (se non l’imposta sul bollo), il diritto di recesso dal contratto di finanziamento, comunicandolo per iscritto al finanziatore e restituendo nei successivi 30 gg il capitale e gli interessi maturati fino ad allora. Inoltre, è riconosciuta allo stesso la facoltà di adempiere in via anticipata, versando il capitale residuo e gli interessi fin ad allora maturati ed usufruendo, per legge, di un’equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR.

In generale ed in particolare, in caso di problemi con le banche o le finanziarie, dopo 30 gg dall’invio del reclamo scritto (anche tramite email) senza ricevere risposta o risposta insoddisfacente, si può ricorrere all’Arbitro bancario e finanziario (www.arbitrobancarifinanziario.it).

In ogni caso, se l’informativa precontrattuale non viene consegnata, tale comportamento può essere segnalato all’Antitrust utilizzando il numero verde 800.166.661.

Quali sono i rischi di questi finanziamenti?

I rischi sono rappresentati dai costi spesso molto elevati e dall’incapacità in alcuni casi di far fronte all’indebitamento, soprattutto se si è ricorso a più di un finanziamento.

Maria Cipparrone


 

 


[
->http://www.studiolegalecounselingcipparrone.it/]