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Mancata consegna di una racomandata; multe in borghese; Italia-Programmi. Net; class action contro Intesa San Paolo; Telefonia: svolta nell’attivaizione dei servizi; Rc auto.


IL POSTINO BUSSA DUE VOLTE O NEANCHE UNA?

Tempi duri per i postini. La mancata consegna di una raccomandata a/r, presso un indirizzo esistente e conosciuto, può essere causa di risarcimento del danno.Così ha stabilito il Giudice di Pace di Foggia in una recente sentenza.  Nel caso di specie, un avvocato foggiano aveva inviato, tramite servizio di raccomandata a/r delle Poste Italiane S.p.A., una missiva legale, mai  però pervenuta al destinatario, ma anzi restituita al mittente con la dicitura “destinatario sconosciuto“. Ciò era parso alquanto strano e inverosimile dal momento che il destinatario, tutt’altro che ignoto in città, risiedeva in un rinomato quartiere residenziale.Secondo consolidata giurisprudenza, il rapporto che si instaura tra il cittadino e le Poste Italiane S.p.A. è di natura contrattuale. Pertanto, in caso di inadempimento, il servizio postale è tenuto a risarcire il danno, a meno  che non provi che l’impossibilità sia dipesa da una causa ad esso non attribuibile (quale, ad es., un indirizzo sconosciuto o inesistente).  Anche la Corte di Cassazione  in linea con tale pensiero, ha chiarito che, in questi casi, l’esclusione di qualsiasi responsabilità per le Poste implicherebbe per essa un anacronistico privilegio, contrario al principio costituzionale di uguaglianza (art. 3 Cost.).Il Giudice di pace foggiano, dunque, ha ritenuto responsabile il postino per il pregiudizio derivante dalla mancata consegna della corrispondenza, arrecato all’avvocato  o ai suoi clienti (che  magari confidavano proprio nella celerità del servizio postale per risolvere una faccenda urgente). Pertanto, ha condannato le Poste Italiane al risarcimento del danno pari al valore economico del beneficio che avrebbero ottenuto i mittenti qualora la corrispondenza fosse giunta a destinazione.

LE MULTE IN BORGHESE SONO LEGITTIME

Una sentenza che certamente farà parlare quella del Giudice di Pace di Belluno che ha ritenuto legittima la multa elevata da un vigile in borghese.Nelle motivazioni si legge che l’operatore del traffico, anche quando fuori servizio, a piedi o, addirittura, alla guida dellapropria vettura, può accertare infrazioni stradali, purché nell’ambito del Comune di propria competenza territoriale.Nel caso di specie, un ignaro automobilista aveva sorpassato in modo azzardato un’auto al cui volante si trovava un agente della municipale. Quest’ultimo, annotata la targa del trasgressore, aveva poi formalizzato la sanzione una volta tornato sul posto di lavoro.


Inutile per il ricorrente sollevare l’eccezione di carenza di potere del vigile. Secondo il magistrato onorario la multa è pienamente regolare.

ITALIA-PROGRAMMI.NET NEL MIRINO.

Italia-Programmi.net, portale presso cui è possibile scaricare software open source, è al centro di una turbolente vicenda, che la vede oggetto delle denunce di numerosi utenti della rete.

E’ capitato, infatti che ogni qualvolta un’internauta digitava, su Google, il nome di un qualsiasi software, accompagnato dalla parola “gratis” o “free”, appariva, come primo risultato, il link www.italia-programmi.net. Accedendo al link, l’utente si trovava davanti a una pagina con la dicitura “scaricalo subito“. Gli venivano quindi richiesti i dati personali per la registrazione.

 In questo modo, però, il consumatore sottoscriveva, a sua insaputa, un contratto biennale, per la fornitura di software, con la società “Estesa Ltd”, con sede nella Repubblica delle Seychelles: il tutto al costo di 96 euro l’anno, da versarsi in anticipo, e con rinnovo automatico.

Tale onerosità era tuttavia ben nascosta. Essa, infatti, veniva indicata sulla pagina in modo poco visibile, tanto da non renderla immediatamente percepibile. Così il consumatore era indotto a credere che si trattasse di un servizio gratuito. La società, poi, faceva decorrere dieci giorni (il tempo consentito dalla legge affinché il consumatore possa esercitare il diritto di recesso).

Solo a questo punto, la Estesa Ltd iniziava a inviare solleciti di pagamenti, minacciando l’esperimento di azioni legali in caso di mancato adempimento.

Nella stessa comunicazione venivano prefigurati, a carico del consumatore, ingenti costi aggiuntivi non quantificati né quantificabili, aggiungendo, fin da subito, spese ulteriori rispetto al canone di abbonamento, a titolo”di sollecito”.



 Così l’Antitrust, lo scorso 31 agosto 2011, è intervenuto, imponendo a Estesa Limited di sospendere ogni attività diretta a pubblicizzare la fruizione gratuita dei propri servizi e di chiarire sul proprio sito che il servizio è a pagamento. Nello stesso tempo è stata aperta una inchiesta presso la Procura della Repubblica di Roma. Secondo gli inquirenti, l’ammontare della somma già ottenuta in modo illecito sarebbe di circa 100 mile euro. Per cui, chi ha concluso il contratto prima del 31 agosto scorso, non dovrà pagare nulla a Italia-Programmi.net.



 Dopo il provvedimento dell’Authority, il sito Italia-Programmi.net si è adeguato alle disposizioni. Infatti, quanti oggi accedono al suddetto portale sono avvisati, in equivoco, che il servizio è a pagamento e che, per diventare “soci” e creare il proprio account, sono necessari 8 euro al mese, per 24 mesi. Risulta però, da segnalazioni ricevute, che il sollecito di pagamento stia raggiungendo ancora quanti avevano sottoscritto il contratto, senza saperlo, prima del provvedimento dell’Antitrust. Pertanto, chi si trova in questa situazione, è importante che sappia che può contestare la pretesa di Italia-programmi.net, evitando di pagare.Ci si può rivolgere direttamente all’Antitrust, ad un’associazione di tutela dei consumatori o al legale di fiducia.

CLASS ACTION CONTRO INTESA SAN PAOLO.

Al via libera la prima class action in Italia contro una banca. La Corte di Torino ha, infatti, dichiarato ammissibile l’azione risarcitoria collettiva presentata dall’associazione dei consumatori Altroconsumo contro Intesa San Paolo per le commissioni di scoperto di conto corrente (Csc), applicate dopo il15/08/2009, ai correntisti che andavano in rosso. Tali spese sono da considerarsi illegittime e quindi devono essere restituite. La trasparenza e il rispetto delle regole sono da considerarsi requisiti essenziali nel rapporto con i consumatori, per questo motivo i correntisti devono potersi tutelare attraverso lo strumento della class action. Questa è la motivazione che ha spinto Altroconsumo a chiedere l’autorizzazione alla Corte di Appello per agire nei confronti della banca.

Il provvedimento della Corte nei confronti di una banca è importantissimo perchè apre alla possibilità di ottenerne altri in futuro.

Chiunque si trovi in tale situazione può aderire alla class action di Altroconsumo.

TELEFONIA: ATTIVAZIONE DEI SERVIZI NEI TERMINI ALTRIMENTI SCATTA L’INDENNIZZO.

Numerosi, ultimamente, sono i casi segnalati alle associazioni dei consumatori da parte di

consumatori che lamentano l’eccessiva lentezza sui tempi di attivazione di una nuova linea

telefonica. E’ bene sapere che in questi casi le regole sono precise. Se l’operatore è Telecom

Italia si rientra nella disciplina del servizio universale in base alla quale l’operatore è tenuto ad

attivare il servizio voce di norma entro 10 giorni dalla richiesta dell’utente. Per l’Adsl invece si

tratta di 30 giorni massimi, come si legge nelle Carte dei servizi Telecom e dei principali operatori

Se l’operatore e l’utente concordano però tempi diversi, valgono questi ultimi. A quanto riferisce

Agcom, “in ogni caso, ove non sia possibile attivare il servizio entro il termine contrattualmente

previsto, l’operatore deve informare l’utente illustrando le ragioni del ritardo e indicando la data

attesa di attivazione”. “Nel caso di mancata o ritardata attivazione, l’utente ha diritto agli

indennizzi previsti dalla Carta dei servizi; gli indennizzi non sono, tuttavia, dovuti nel caso in cui il

disservizio non sia imputabile all’operatore telefonico, per esempio laddove vi sia un impedimento

di natura amministrativa (quali il mancato o ritardato rilascio dei permessi di scavo o di altre

autorizzazioni) o tecnica non causato da colpa dell’operatore”. E’ necessario, quindi, nel caso di

un ritardo nell’attivazione di un servizio, inviare subito una raccomandata A/R all’operatore con la

richiesta dell’indennizzo, calcolato per ogni giorno di ritardo rispetto ai giorni previsti per

l’attivazione che si evice dalla Carta dei Servizi.

RC AUTO: AUMENTANO LE POLIZZE CONTRAFFATTE

L’ ISVAP, l’istituto che vigila sull’attività delle compagnie assicurative ha ricevuto nel 2010, 12segnalazioni e nel 2011, fino a settembre scorso altre 27 relative a compagnie che commercializzano polizze RC AUTO che non sono autorizzate a emettere.

Le segnalazioni riguardano imprese estere abilitate ad operare nel ramo RC AUTO ma che non hanno mai operato o che sono abilitate solo per la responsabilità civile del vettore. Oppure che non sono abilitate all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia per l’RC AUTO.

Come ci si può difendere? Verificando sul sito dell’Isvap (www.isvap.it) se la compagnia con stiamo per stipulare una polizza sia abilitata ad operare e che possa farlo in quello specifico ramo assicurativo.

Le ultime segnalazione arrivate all’Isvap riguardano: Aga Assicurazioni, Euro Insurances, Bta Insurance Joint Stock Company, Hugo Insurance, Avip s.a. Assicurazioni, AG, Yara, Meraini Assurances.

MARIA CIPPARRONE.

 

 

 


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->http://www.studiolegalecounselingcipparrone.it/]