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Tutto quello che c’e’ da sapere.


 


L’e-shop o e-commerce è quella forma di commercio elettronico tramite sito web per realizzare una transazione economica fra un’azienda e un cliente o fra due aziende. E’ caratterizzato da due figure: il trader e il consumatore, per i quali la legge prevede diritti e obblighi reciproci.


Il consumatore o utente, secondo il Codice del Consumo è “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.

 Il trader è colui che vende un prodotto o un servizio on line.La figura del trader rispecchia quella del commerciante. Il consumatore è il soggetto debole di un rapporto contrattuale, è colui che subisce maggiormente l’aggressività del mercato e dell’economia. Per questo motivo, il legislatore garantisce al consumatore maggiore protezione rispetto a chi esercita professionalmente la produzione e la vendita di beni e servizi (professionista).Il consumatore è tutelato nei contratti stipulati via Internet in quanto tali contratti stipulati rientrano nella più ampia categoria dei contratti a distanza, ossia stipulati tra un consumatore e un professionista senza un contatto diretto e/o visivo ma attraverso un semplice click. Tale categoria di accordi è oggi disciplinata dal Codice del Consumo.

Quali sono gli obblighi di informazione che gravano sul venditore?

Prima della conclusione del contratto, al consumatore devono essere fornite, in modo chiaro e comprensibile, le seguenti informazioni:

– identità del professionista;

– caratteristiche essenziali del bene e del servizio;

– prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse e le imposte;

– spese di consegna;

– modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;

– esistenza del diritto di recesso o esclusione dello stesso;

– modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso;

Il cliente deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro supporto nella sua disponibilità, di tutte le informazioni sopracitate. Nelle stesse forme deve altresì ricevere le seguenti informazioni:

a. condizioni e modalità di esercizio del diritto di recesso;

b. indirizzo della sede del professionista a cui il consumatore può presentare reclami;

c. le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti.

Prima di acquistare un prodotto su Internet, è consigliabile fare alcune verifiche sull’attendibilità del venditore: è preferibile rivolgersi a siti già conosciuti, fare ricerche approfondite sul nome della ditta, l’indirizzo, chiamare il numero di telefono indicato e stabilire un contatto. Diffidare dai trader che indicano esclusivamente l’indirizzo email. In questi casi è meglio rinunciare all’acquisto.

 Quali sono le modalità di pagamento utilizzate per un acquisto su internet?


Le modalità di pagamento maggiormente utilizzate dagli shoppers on-line sono le seguenti:


a. carta di credito: In caso di furto o smarrimento della carta, è importante bloccarla tempestivamente per non facilitarne un uso fraudolento da parte di terzi;


b. bonifico


c. contrassegno: è la modalità di gran lunga preferita dai consumatori. Il pagamento avviene in contanti all’atto della consegna con un sovrapprezzo. Essa tuttavia non sempre è concessa dal venditore on-line;


e. carte prepagate: funzionano come una carta di credito, con la sostanziale differenza che possono essere ricaricate di volta in volta. Quindi, eventuali abusi vengono limitati alla somma “caricata” sulla carta. È consigliata per acquisti di basso importo.

 Il venditore ha trenta giorni per consegnare il bene o fornire il servizio richiesto, salvo diverso accordo fra le parti. Tale termine decorre dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha effettuato l’ordine.

 In caso di mancata esecuzione dell’ordine dovuta alla indisponibilità, anche temporanea, del bene o del servizio richiesto, il professionista informa il consumatore e provvede al rimborso delle somme eventualmente già corrisposte per il pagamento della fornitura, entro trenta giorni. Salvo espresso consenso del consumatore, il professionista non può adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di eguale o maggiore valore e qualità.

 Il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. Pertanto questi è responsabile per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. La merce ha un vizio quando:


a. il bene consegnato è totalmente difforme da quella ordinato (ad es. ordino un cellulare e ricevo un cordless);


b. il bene è quello acquistato, ma non presenta le caratteristiche richieste (ad es. ordino un paio di scarpe n° 39 e le ricevo n° 44);


c. mancano alcuni elementi elencati nella scheda illustrativa (ad es. nella confezione del cellulare manca il caricabatterie).

In questi casi il consumatore ha diritto alla riparazione o sostituzione del bene ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo. Ha altresì diritto alla risoluzione del contratto nelle seguenti ipotesi:

– la riparazione o la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;

– il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro un congruo termine;

– la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.

È dunque preferibile controllare immediatamente l’integrità e la funzionalità della merce e nel caso bisogna subito presentare un reclamo al venditore. Il ripristino della conformità del bene è gratuito per il consumatore.

È prevista una garanzia minima di due anni da parte del venditore e qualunque clausola finalizzata a escludere o limitare la durata della garanzia legale è nulla. I presunti vizi o difetti devono essere denunciati per iscritto al venditore entro due mesi dalla scoperta. Se ci si accorge di un vizio entro i primi sei mesi dalla consegna del bene, il vizio si presume esistente al momento della consegna. Se invece si scopre un difetto dopo sei mesi dall’acquisto, è il consumatore che deve dimostrare di non aver manomesso o alterato il bene.

Cosa succede se un minore acquista su internet?

I contratti conclusi su internet da un minorenne sono annullabili perché il minore non possiede ancora la capacità di agire, che si acquisisce al diciottesimo anno di età. In teoria, i genitori potrebbero chiedere la restituzione della somma pagata e la risoluzione del contratto. Tuttavia, nel caso in cui il minore adotti falsifichi la sua reale età o nasconda la sua identità, questo principio non può essere applicato. In questo caso vi è l’obbligo di pagare l’oggetto acquistato e la responsabilità ricade in capo ai genitori.


La forma di tutela più incisiva a disposizione del consumatore insoddisfatto è il diritto di recesso valido per tutti i tipi di contratto.

Il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi, che decorrono:

– per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore;

– per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.

Tuttavia, il termine per l’esercizio del diritto di recesso per beni e servizi è, rispettivamente, di 60 giorni dal giorno del loro ricevimento e di 90 giorni dalla conclusione del contratto, se:

– il professionista non ha soddisfatto gli obblighi di informazione previsti dalla legge con specifico riferimento all’esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso ovvero alle modalità e ai tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso;

– il professionista fornisce un’informazione incompleta o errata, che non consente il corretto esercizio del diritto di recesso.


a . il diritto di recesso si esercita con l’invio, entro i termini appena visti, di una comunicazione scritta alla sede del professionista mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che, entro le 48 ore successive, sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

 La comunicazione del consumatore di avvalersi del diritto di recesso, inviata al professionista nei termini previsti dalla legge, determina per le parti lo scioglimento dalle obbligazioni derivanti dal contratto ma il consumatore, se ha ricevuto il bene, deve restituirlo. Il termine per la restituzione del bene non può essere inferiore a dieci giorni lavorativi, decorrenti dalla data di ricevimento del bene. Le sole spese a carico del consumatore sono quelle dirette di restituzione del bene al mittente, se espressamente previsto dal contratto;


b. il professionista, qualora il diritto di recesso sia stato esercitato correttamente, è tenuto a rimborsare le somme già versate dal consumatore, comprese quelle a titolo di caparra. Il rimborso deve avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui il professionista è venuto a conoscenza dell’esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore.

La competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio italiano.

 Il giudice può condannare il professionista al pagamento di una sanzione amministrativa da 3.000 € a 18.000 € nel caso in cui:

– ostacoli il consumatore nell’esercizio del diritto di recesso;

– fornisca informazione incompleta o errata sul diritto di recesso da parte del consumatore;


non rimborsi al consumatore le somme da questi già pagate.

I rischi maggiori per il consumatore che acquista su Internet.

Innanzitutto, il consumatore può essere vittima di una truffa correlata al pagamento. Un ulteriore problema sorge quando il venditore non rispetti gli obblighi previsti dalla legge.

Cosa si può fare alternativamente oltre che a intentare una causa?

a. rivolgersi alle associazioni dei consumatori, che personalmente o avvalendosi di un legale, inviano una lettera di diffida al venditore inadempiente, intimandogli di adeguarsi alle disposizioni normative. Se la diffida non produce i risultati sperati, è necessario procedere giudizialmente e ingaggiare un avvocato;


b. avvalersi della nuova procedura di conciliazione, che dal 21 marzo 2011 è facoltativa in questo tipo di controversie, ma obbligatoria in altre materie espressamente indicate dalla legge.


c. munirsi di una tutela assicurativa, che dà copertura nel caso in cui l’assicurato debba affrontare una controversia giudiziale o stragiudiziale 

 alcuni suggerimenti per acquistare in sicurezza.


E’ preferibile:

– salvare e stampare tutti i documenti, le email e gli sms relativi all’acquisto;

– controllare l’estratto conto dopo ogni acquisto, per verificare tempestivamente eventuali addebiti extra;

-attenzione al phishing: dopo un acquisto, è possibile che arrivino per email messaggi che richiedono di inserire nuovamente le coordinate bancarie o il proprio username. In questi casi è consigliabile non fornire tali dati, ignorare le email e non cliccare sui link proposti.

 

Maria Cipparrone

 

 

 

 


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