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È stata veramente un vantaggio?


 

 

Il libero mercato dell’energia elettrica non sta offrendo le risposte positive che ci si aspettava. Scopo, infatti, di questa nuova politica doveva essere la possibilità per il cliente di scegliere tariffe migliori e meno dispendiose.

Sembrerebbe, invece, che la conseguenza della liberalizzazione di questo mercato, sia solo la nascita di controversie con le nuove società fornitrici di energia elettrica.

Queste ultime pur di ampliare il proprio pacchetto clienti non si fanno scrupoli e si servono di tecniche di vendita scorrette.

È, quindi, sempre più difficile capire se quello che viene proposto è effettivamente ciò che comparirà sulla bolletta. Così come è meglio non fornire mai i propri dati personali nè per telefono nè tantomeno quando qualcuno si presenta a casa, perchè ci si potrebbe ritrovare, senza accorgersene e soprattutto, senza volerlo, a ricevere la fornitura elettrica da un nuovo gestore.

Per evitare spiacevoli sorprese è bene dedicare del tempo a leggere attentamente il contratto per valutare meglio l’offerta e firmare solo dopo aver constatato realmente un effettivo risparmio.

Anche nel caso in cui l’operatore riuscisse ad approfittare della buona fede del cliente, magari un anziano, spingendolo impazientemente a firmare il contratto, e’ bene ricordare che esiste la possibilità di esercitare il diritto di recesso entro 10 giorni dalla sua stipula.

Ad aggravare, poi, la situazione sono anche alcune clausole del contratto completamente a sfavore del cliente se non addiritttura contrarie alla legge. Le c.d. clausole vessatorie.

È stato infatti riscontrato come alcuni punti del contratto limitano fortemente i diritti del cliente e deresponsabilizzano le società da eventuali inadempienze.

Una delle clausole sotto esame, per esempio, dice: ” Nessun risarcimento potrà essere chiesto al fornitore per i danni causati dall’utilizzo o mancato utilizzo dei servizi “.

In un alro punto si legge che, per recedere dal contratto, bisogna farne comunicazione molto tempo prima della scadenza, mentre invece l’ Authority dell’energia ha stabilito che il cliente può farlo con un preavviso non superiore ai 30 giorni.

Un’ altra clausola riporta che la società può modificare unilateralmente il contratto senza giustificato motivo indicato nel contratto stesso e senza tenere conto che solo alcune parti del contratto possono essere modificate e che comunque vanno giustificate in virtù del fatto che il cliente può decidere di recedere.

Ancora un’ altra clausola prevede che, il cliente possa essere trasferito ad un’ altra società senza una richiesta preventiva, mentre, invece, è necessario sottolineare che questo può accadere solo nel caso in cui vengono salvaguardati tutti i diritti del cliente, preventivamente informato.

E’ evidente che, in presenza delle su indicate clausole, a meno che non siano state firmate a parte, e cioè una per una dal consumatore, si devono considerare come non apposte.

Ecco che, prima di sottoscrivere un nuovo contratto, è bene leggere con attenzione tutti i punti che stabiliscono il rapporto, la sua durata, ed il costo relativo al servizio offerto. Se non si è convinti di ciò che si va a sottoscrivere, è bene consultare o un’associazione di consumatori o un legale di fiducia.

 

 



Maria Cipparrone

ha collaborato Angelo Mazzuca.




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