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Paga anche chi ha un reddito basso?

Salve,
ho un piccolo dubbio: sono malato di epatite c dalla nascita a causa
di una trasfusione, ho fatto domanda di risarcimento del danno solo
che il mio avv, mi ha chiesto il reddito del mio nucleo familiare, mi
chiedevo perchè vuole questo reddito? Ho letto il suo articolo
e finalmente ho capito qualcosa. Solo
mi chiedo se il mio reddito di tutto il nucleo familiare è
pari a 30.000,00, chi le paga le spese processuali? Io già
ricevo un indennizzo della legge 210 e il mio avv.mi ha chiesto anche
un estratto conto dalla prima volta che ho ricevuto l’indennizzo fino
ad oggi, come mai? Spero che sono stato chiaro nella domanda, e sarei
lieto di un vostro consiglio, spero che le cose vadano meglio, anche
se preferivo non avere questa brutta malattia che ho scoperto da
poco. DISTINTI SALUTI, L.”.


Senza
entrare nel merito del giudizio, di cui è possibile chiedere
informazioni e precisazioni solo al legale che patrocina la causa,
posso fornire chiarimenti circa il pagamento delle spese processuali,
distinguendo le spese
di soccombenza, che gravano
generalmente sulla parte che perde la causa, salvo i casi di
compensazione, e le spese per la difesa tecnica che devono essere
corrisposte al proprio difensore.

Le
spese ed onorari devono essere corrisposti per l’opera prestata in
base alla parcella presentata dal legale che deve rispettare le
tariffe vigenti, a meno che non ci si avvalga del

gratuito
patrocinio, che

e’ un beneficio consistente nell’assistenza legale gratuita, per
promuovere un giudizio o per difendersi davanti al giudice (in cause
civili, amministrative, cause penali e del lavoro), a favore di chi
non e’ in grado di sostenere le relative spese legali. Attualmente il
limite di reddito da non superare è di
euro
10.628,16
.

Quanto
alle spese di soccombenza, come precisato nell’articolo cui si fa
riferimento (
Previdenza: condanna alle spese),
nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o
assistenziali la parte soccombente, eccetto il caso di lite
temeraria, non può essere condannata al pagamento delle spese
competenze ed onorari quando risulti titolare, nell’anno
precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini
IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione, pari o inferiore a
due volte l’importo del reddito da non superare per poter
fruire del gratuito patrocinio.

Erminia
Acri-Avvocato